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siman
iNudistfedelissimo
Regione: Liguria
Prov.: Savona
Città: Marchesato Del Carretto
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Inserito il - 18/05/2021 : 21:10:44
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| a_fenice ha scritto:
Hai colto il segno. Ieri sera dicevano : ad insegnare dev’essere la famiglia. Corretto, se la famiglia insegnasse… Ma di certi argomenti non tutti sono così aperti che ne parlano, è così che poi finiscono in droga, aborti, e bulli o repressi. Non capisco dove sta il problema se un insegnante, formato ovviamente, parli a cuore aperto di tutto coi giovani son da quando capiscono.
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Partendo dal presupposto "SE". Perché se, invece, si da per certo che TUTTE le famiglie non capiscono niente e SOPRATTUTTO che TUTTI i docenti italiani siano in gamba o formati o non politicizzati, siamo fritti.
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UN FORUM E' COME UN'ORCHESTRA. MA FAR PARTE DI UN'ORCHESTRA NON SIGNIFICA SAPER COMPORRE UNA SINFONIA.
SII FELICE DA VIVO PERCHE' RIMARRAI MORTO PER UN BEL PEZZO
Semel in anno licet insanire
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a_fenice
iNudisti Staff - S.Admin a_fenice@inudisti.it
Regione: Umbria
Prov.: Perugia
Città: città di castello
24216 Messaggi |
Inserito il - 19/05/2021 : 07:47:34
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Ho messo dei se perché: esistono certo famiglie che insegnano a vivere e il rispetto, ma nel momento che esistono dei bulli, evidenziano delle famiglie che non svolgono questo ruolo. Non è generalista.
E il se vale anche per gli insegnanti: il presupposto specifico e di persone formate apposta, non è che non esistano insegnanti bulli che son peggio degli alunni.
Le famiglie andrebbero sollecitate ad essere più aperte e a fare il loro lavoro
Gli insegnanti: non dai la cattedra di matematica a uno con la laurea in italiano, non so se mi spiego senza dire ulteriormente
E comunque alla fin fine stiamo parlando di educaIone civica, non di altro. Educazione civica non riguarda solo rispettare la segnaletica stradale, non gettare rifiuti per terra, e si possono e devono portare a scuola materiale didattico apposito per far vedere le conseguenze degli atti di inciviltà, così come andrebbero adottate tutte le misure atte a “almeno provare” a far capire come si vive in comunità. Perché tanto chi fa il sordo ci sarà sempre
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Max Pg- http://www.inudisti.it/it/amici/amico.aspx?id2=990
Libero Pensatore - Ciò che non farei non dovrà mai diventare ciò che non devono fare gli altri. - Stay hungry, stay foolish - Per aspera ad astra -
Gli schemi sono solo nelle menti di chi se li prefissa. Siate sinceri con voi stessi e ascoltate la vostra natura. Chi sono gli altri per definire che cos’è normale e cosa diverso
Casa mia e cosa ci puoi trovare http://villafenice.blogspot.com
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quagliozzi
iNudistfedele
Città: Direttrice nord-est/sud-ovest
1183 Messaggi |
Inserito il - 05/07/2021 : 17:30:45
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Questo il titolo del DDL ZAN
Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità
Quello che non è chiaro è il motivo per cui il DDL si preoccupi solo di alcune discriminazioni e non di altre. Forse perché sono quelle che - più di altre - possono generare violenza?
Ci sono altre discriminazioni, che più difficilmente sfociano in violenza, ma che pur esistono. È corretto che una persona non debba essere discriminata per il colore della pelle o per l'orientamento sessuale, ma perché, ad esempio, non includere anche i nudisti che non possono nemmeno decidere di farsi irradiare dal sole le parti del corpo che preferiscono e che, talvolta, sono anche oggetto di violenza da parte di tessili?
Perché non includere le discriminazioni sul lavoro riguardanti l'età (già vietate da leggi costantemente aggirate) che, sovente, portano a stati di depressione che possono sfociare in violenza?
Forse l'identità sessuale del gay è più importante della situazione tragica di tanti cinquantenni rimasti disoccupati e costantemente discriminati? |
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a_fenice
iNudisti Staff - S.Admin a_fenice@inudisti.it
Regione: Umbria
Prov.: Perugia
Città: città di castello
24216 Messaggi |
Inserito il - 05/07/2021 : 20:13:35
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Perché la legge Mancino, di cui questa è solo un’estensione, si occupa di “status” personali, non di chi esplica voglie desideri, o delinque in altri reati già ben scritti e chiari, insomma già normati. Lo stare nudi non appartiene ad un qualcosa che tu sei, ma è qualcosa che ti piace fare Lo sfruttare il lavoro minorile è già vietato e già sanzionato, nello specifico. Sinceramente aborro che ci sia necessità di norme per rispondere alle libertà personali, di tipo che non ledono nessuno, odio che ci sia bisogno di frenare impulsi omicidi è decisamente stupidi della gente, ma purtroppo così è. Di cretini ne è pieno il mondo, e loro madre e sempre maledettamente incinta, e non conosce affatto l’aborto, questo sì che sarebbe utile e necessario. In altri secoli c’era una bella rupe, dove certi personaggi venivano gettati giù e il problema terminava. Oggi c’è bisogno di leggi, che poi tanto servono a ben poco, se non ad affermare un diritto all’esistenza. Vedi i neri e il razzismo dilagante, la legge c’è da oltre 40 anni, non mi sembra sia servita a molto. Sarebbe più utile far crescere la gente con sani principi di uguaglianza totalitaria, che non adottare singole battaglie. Ma sai com’è, qui abbiamo anche i voltagabbana che la pensano un giorno mela e un giorno pera a seconda delle poltrone promesse nel prossimo governo, quindi si, purtroppo une legge ci vuole, assolutamente. Speriamo che ciò porti ad una mentalità più aperta e inclusiva, in cui tutti possano esprimersi al meglio del lecito e nel lecito.
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quagliozzi
iNudistfedele
Città: Direttrice nord-est/sud-ovest
1183 Messaggi |
Inserito il - 05/07/2021 : 20:48:40
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Beh, la situazione del 50enne disoccupato non mi pare un desiderio. Se serve un DDL contro le discriminazioni, deve contemplarle tutte, non solo quelle che vanno di moda in questo momento. |
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Eroe
iNudistfedelissimo
Regione: Abruzzo
3568 Messaggi |
Inserito il - 05/07/2021 : 23:27:16
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| quagliozzi ha scritto:
... Forse l'identità sessuale del gay è più importante della situazione tragica di tanti cinquantenni rimasti disoccupati e costantemente discriminati?
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Mai letto articoli di giornale che dicessero <<Insultato e malmenato perché disoccupato>>.
Per quanto riguarda la discriminazione, nel mondo del lavoro, dei 50enni è eventualmente conseguenza delle scelte fatte dai datori di lavoro che preferiscono assumere persone più giovani. Potrebbero fare una legge che obbliga ad assumere una percentuale di persone che hanno superato i 50 anni ma entriamo nel campo delle scelte politiche e sindacali che nulla hanno a che fare con le discriminazioni per quello che si è (gay, lesbiche, portatori di handicap, donne, ecc.) che vengono aggrediti, discriminati, insultati e malmenati a qualunque età. |
Per quanto riguarda l’energia è necessario investire nella ricerca sulle fonti alternative. Per la spazzatura 2 esempi: http://www.youtube.com/watch?v=BUeVCjVn9ds http://www.lastampa.it/2010/10/28/cultura/opinioni/buongiorno/virtuoso-fuori-luogo-34c41OaxKdIyzlqwhUrHDP/pagina.html Iscritto A.N.AB. https://www.abruzzonaturista.it |
Modificato da - Eroe in data 05/07/2021 23:34:02 |
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daicos40
iNudistnovello
Regione: Liguria
Prov.: Genova
Città: Genova
4 Messaggi |
Inserito il - 24/07/2021 : 06:59:51
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SONO RIMASTO SORPRESO CHE QUESTO SITO ABBIA PRESO POSIZIONE SU UN DDL COSì DELICATO E DI SCHIERAMENTO POLITICO. 1. L’ordinamento italiano – e anche la legge Mancino, la numero 122 del 1993 che il ddl vuole modificare – già tutela ampiamente le persone soggette per qualunque motivo a manifestazioni di odio e violenza, tant’è vero che le aggressioni a persone omosessuali vengono sempre perseguite dalle forze dell’ordine al pari di tutte le forme di discriminazione, senza bisogno di un’aggravante specifica. 2. Il ddl introduce il concetto di "identità di genere" aggiungendolo nell’articolo 1 a quello di "sesso": ma l’uno esclude l’altro, visto che il primo si basa su un’auto-percezione soggettiva che può anche essere diversa dal dato di fatto biologico del secondo. Questa apertura indeterminata a ogni possibile identità diventa di fatto l’architrave dell’intera legge. 3. Molti ritengono che l’identità di genere tenda a «cancellare la differenza sessuale per accreditare una indistinzione dei generi» – come si legge nell’appello «di personalità dell’area di centro sinistra» –, con «una confusione antropologica che preoccupa». E che diventerebbe «il luogo in cui si vuole che la realtà dei corpi – in particolare quella dei corpi femminili – venga fatta sparire», come lamentano le associazioni femministe e lesbiche. 4. La "identità di genere" nella sua indeterminatezza soggettiva non appare adatta a sostenere una legge, che ha bisogno di certezze oggettive, e tantomeno una norma (l’articolo 604-bis del Codice penale) che prevede sanzioni a chi ne viola il dettato.
5. È più che dubbio che la ridefinizione di concetti fondanti relativi alla persona umana possa avvenire per legge. Ma quand’anche dovesse accadere, una legge simile dovrebbe esprimere un consenso vastissimo, e non essere ottenuta a colpi di maggioranza su una norma profondamente divisiva nel Parlamento e nel Paese come questa. 6. La Costituzione afferma all’articolo 3 la «pari dignità sociale» di tutti i cittadini «senza distinzione di sesso...»: un’espressione che non esclude nessuno, per definizione, e che non dovrebbe autorizzare l’identificazione per legge di un gruppo di cittadini distinti dagli altri per un criterio soggettivo come l’identità di genere. 7. L’introduzione di donne e disabili tra le categorie sociali meritevoli di speciale tutela accanto alle persone omo e transessuali equipara in modo forzoso condizioni (e possibili discriminazioni) assai diverse, oltre ad apparire strumentale per allargare il consenso alla legge. Ci sono altre urgenze per donne e disabili: ad esempio, una legge che riconosca il ruolo sociale dei caregiver (in gran parte donne), da anni attesa da milioni di italiani. 8. La «Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia» apre la porta delle scuole all’idea che l’identità di genere e non il sesso definisca una persona, un concetto che dal punto di vista educativo è più che discusso, di fatto escludendo la possibilità di affermare la tesi contraria, ritenuta potenzialmente discriminatoria. Senza contare che potrebbe essere ritenuto omofobico escludere dall’incontro con bambini e ragazzi coppie gay che promuovono l’idea della genitorialità tramite maternità surrogata. 9. L’articolo 4 fa salve «libera espressione di convincimenti od opinioni» e «condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte» ma con un limite ambiguo: «Purché – specifica il testo – non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti». Una previsione alquanto vaga, affidata all’interpretazione di ogni giudice. La sola minaccia di conseguenze penali, peraltro, può indurre una compressione della libertà di pensiero e di educazione sotto la minaccia di "omofobia". 10. La sfida della pandemia impone unità di intenti e di sforzi. Non è chiaro perché si sia voluto introdurre proprio ora nei lavori parlamentari e nel dibattito pubblico – senza una vera emergenza sociale che lo giustifichi – un tema che minaccia di rompere una coesione faticosamente raggiunta. A una legge si può arrivare solo dopo un dibattito approfondito, rispettoso delle differenze, capace di costruire un consenso unanime, aperto a tutta la società civile, ad esempio sul modello degli "stati generali della bioetica" che in Francia hanno preceduto la revisione della legge in corso in Parlamento. |
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a_fenice
iNudisti Staff - S.Admin a_fenice@inudisti.it
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Inserito il - 24/07/2021 : 13:49:39
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Capito, non hai letto una sola riga di quanto scritto finora, e hai portato solo le teorie di disprezzo di alcuni personaggi politici. E questa si che è politica di patito, non il ddl. Se avrò tempo e voglia ti risponderò di nuovo, ma è già tutto scritto.
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Max Pg- http://www.inudisti.it/it/amici/amico.aspx?id2=990
Libero Pensatore - Ciò che non farei non dovrà mai diventare ciò che non devono fare gli altri. - Stay hungry, stay foolish - Per aspera ad astra -
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a_fenice
iNudisti Staff - S.Admin a_fenice@inudisti.it
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Inserito il - 24/07/2021 : 14:02:59
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Intanto, per guadagnare tempo, il ddl Zan non introduce alcunché sull’identità di genere, la comprende soltanto nelle sue norme.
Dato che citi norme di legge ti metto un bel sunto di tutto ciò che riguarda la legislazione italiana e l’identità di genere (in vero è incompleto, c’è anche altro, ma penso che basti e avanzi quanto contiene)
Garantire la piena effettivita#768; del diritto all’identita#768; di genere e all’espressione di genere 22 Marzo 2020 Garantire la piena effettivita#768; del diritto all’identita#768; di genere e all’espressione di genere
Punti programmatici per una proposta di riforma della L. 164/1982 – “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”
A cura di MIT – Movimento Identita#768; Trans Settore Sportello Legale – 13 febbraio 2020
Premessa: la genesi della L. 164
Nel 1982, l’approvazione della legge 164 in materia di rettificazione di attribuzione di sesso fu considerata una conquista importante, volta in particolare a riconoscere la possibilita#768;, per chi avesse gia#768; effettuato gli interventi chirurgici di riattribuzione di sesso all’estero (si trattava all’epoca per lo piu#768; di donne trans), di ottenere le necessarie modifiche sull’atto di nascita e sui documenti.
Il MIT, insieme al Partito radicale, fu promotore attivo di questa legge, che innegabilmente consenti#768;, come tuttora fa, le necessarie modifiche anagrafiche e sui documenti, possibilita#768; non prevista fino a quel momento.
La legge fu oggetto di scrutinio da parte della Corte Costituzionale nel 1985, in seguito a dubbi di costituzionalita#768;, ma fu confermata quale espressione di una civilta#768; giuridica in evoluzione, attenta a garantire i diritti inviolabili della persona.
Il decennio 2010-2020: nuovi standard internazionali e trend emergenti alla luce dei diritti umani
La legge 164 non specificava quali debbano essere i requisiti da soddisfare sia per accedere ai trattamenti medici per il mutamento di sesso, sia per ottenere la rettificazione anagrafica. Dopo le modifiche introdotte nel 2011, che ha semplificato il procedimento, la legge si limita oggi a precisare, che 1) l’intervento chirurgico – “quando risulta necessario” – viene autorizzato con sentenza, e che 2) la rettificazione anagrafica si fa in forza di sentenza del tribunale che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita “a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Purtroppo, nel corso del tempo si e#768; instaurata una prassi giudiziaria che prevedeva, e per molti aspetti tuttora prevede, una serie di requisiti da intendersi come precondizioni per l’accesso ai trattamenti medico-chirurgici, che devono essere autorizzati dal giudice: tra essi spiccano la diagnosi psicologica, la terapia ormonale ed altri ancora. Nei ricorsi ai Tribunali si e#768; soliti allegare almeno una perizia o relazione psicologica, con la diagnosi di disforia di genere, una perizia endocrinologica, con la prescrizione della cura ormonale gia#768; iniziata, e un certificato di stato libero, per dimostrare di non essere sposati.
Sulla scia di definizioni patologizzanti del ‘transessualismo’ o del ‘disturbo di genere’, si e#768; dunque affermata una prassi medica cristallizzata in protocolli irti di numerosi passaggi. Il trend europeo, tuttavia, perlomeno a partire dalla pubblicazione dell’Issue Paper del Commissario del Consiglio d’Europa per i diritti umani (Human Rights and Gender Identity, 29 luglio 2009) e#768; stato, ed e#768; tuttora, nel senso della de-patologizzazione della non conformita#768; di genere. Il Commissario europeo segnalava all’epoca che “dal punto di vista dei diritti umani e delle cure sanitarie, non emerge l’esigenza di diagnosticare alcun disturbo mentale per assicurare l’accesso ai trattamenti per una condizione che abbisogna di cure mediche” (p. 26). Il trend nel senso della completa de- patologizzazione e#768; sfociato nel 2018 nella revisione dell’ICD-11 (International Classification of Diseases dell’Oms), che non prevede piu#768; la ‘disforia di genere’ come malattia o disturbo mentale.
Un ulteriore trend, chiaramente identificabile, e#768; che alcuni requisiti per ottenere la rettificazione anagrafica sono stati considerati eccessivi o arbitrari alla luce dei diritti umani. Infatti, gia#768; nel 2010 il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa aveva adottato una Raccomandazione sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identita#768; di genere (CM/Rec(2010)5). Al punto 20 dell’allegato, la Raccomandazione specifica che “i requisiti preliminari, comprese le modifiche fisiche, necessari per il riconoscimento giuridico dell’avvenuto cambiamento di sesso dovrebbero essere regolarmente riesaminati, al fine di eliminare quelli che si rivelino abusivi”. Al punto 21 precisa inoltre che “gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per garantire il pieno riconoscimento giuridico dell’avvenuto cambiamento del sesso di una persona in tutte le sfere della vita, in particolare rendendo possibili le rettifiche dei dati anagrafici nei documenti ufficiali in modo rapido, trasparente e accessibile”.
Tale impostazione e#768; stata ripresa e caldeggiata dalla Risoluzione 2048 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, del 22 aprile 2015, sulla Discriminazione contro le persone transgender in Europa. In tale Risoluzione, si invitano gli Stati membri a:
fare propria una piena de-patologizzazione della non conformita#768; di genere assicurare un percorso medico privo di aspetti stigmatizzanti esplorare modelli di cura basati sul consenso informato eliminare ogni forma di diagnosi di disturbo mentale eliminare ogni trattamento medico obbligatorio garantire comunque l’accesso a terapie ormonali sostitutive, supporto psicologico eintervento chirurgico a carico del servizio sanitario pubblico istituire procedure di rettificazione anagrafica che siano rapide, trasparenti e accessibili,basate sull’auto-determinazione considerare la possibilita#768; di indicare un genere ‘altro’ sui documenti di identita#768;, per coloroche lo desiderino rimuovere ogni restrizione a proseguire un matrimonio [o un’unione civile] esistente considerare preminente l’interesse del minore nei casi riguardanti soggetti minorenni.Anche in Italia si e#768; venuta affermando una nuova sensibilita#768; al riguardo. Per quanto concerne l’autorizzazione del Tribunale alla rettificazione anagrafica, la prassi e#768; stata per lungo tempo nel senso di considerare obbligatorio l’intervento chirurgico demolitorio degli organi sessuali riproduttivi, considerato come conditio sine qua non. Era previsto dalla legge in maniera esplicita anche l’automatico scioglimento del matrimonio. E’ solo a cavallo del periodo 2014-2015 che importanti sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione hanno adottato 2
orientamenti cogenti che non postulano piu#768; ne#769; la necessita#768; dell’intervento chirurgico (vedi i paragrafi successivi), ne#769; l’automatico scioglimento del matrimonio (Corte Cost., sent. n. 170 del 2014).
Ma non finisce qui. Il 24 giugno 2013 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato gli orientamenti per la promozione e la tutela dell’esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI). Il Consiglio ha riconosciuto esplicitamente che “il possesso di documenti di identita#768; idonei e#768; un presupposto per l’effettivo godimento di numerosi diritti umani. Le persone transgender che non dispongono di documenti di identita#768; corrispondenti al genere da esse preferito possono essere di conseguenza esposte a trattamento arbitrario e discriminazioni ad opera di individui e istituzioni. In alcuni Paesi non e#768; previsto il riconoscimento giuridico del genere preferito. In altri Paesi i requisiti per il riconoscimento giuridico del genere possono essere eccessivi, ad esempio l’obbligo di provare la condizione di sterilita#768; o infertilita#768;, il cambiamento di sesso tramite intervento chirurgico, un trattamento ormonale, una diagnosi di salute mentale e/o il fatto di avere vissuto per un determinato lasso di tempo nel genere preferito (la cosiddetta “esperienza di vita reale”)” (punto 20). Ne risulta che “tali disposizioni o pratiche eccessive sono contrarie al diritto alla parita#768; e alla non discriminazione affermato agli articoli 2 e 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) e all’articolo 2 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali”.
Assieme al trend emergente della de-patologizzazione, culminato nel nuovo ICD del 2018, si e#768; dunque affermato il trend di rimozione di tutti quei requisiti eccessivi o abusivi che rendono eccessivamente gravoso sia l’accesso al trattamento medico-chirurgico, sia alla rettificazione dell’attribuzione di sesso all’anagrafe e sui documenti. Ne da#768; conto l’Agenzia dei diritti fondamentali dell’Unione europea nell’ultima analisi giuridica comparata del 2015 (Protection against discrimination on grounds of sexual orientation, gender identity and sex characteristics in the EU, Vienna, 2015, pp. 15 ss.).
Questi nuovi trend trovano origine nelle rivendicazioni delle associazioni e dei movimenti trans di tutta Europa, che hanno reclamato e favorito una nuova sensibilita#768; nei confronti, per esempio, 1) delle diverse modalita#768; in cui si puo#768; manifestare l’identita#768; e l’espressione di genere, 2) della specificita#768; del percorso di transizione e dei vissuti degli uomini trans, 3) delle problematiche delle persone intersex, queste ultime acutamente interessate da prassi mediche invasive e potenzialmente dannose del benessere e della salute, e 4) delle identita#768; di genere non binarie.
Con particolare riferimento alle persone intersex, nel 2018 si e#768; avuta la prima Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti delle persone intersessuali, nella quale il Parlamento europeo prende atto dell’urgente necessita#768; di combattere le violazioni dei diritti umani delle persone intersessuali e invita la Commissione e gli Stati membri a proporre una normativa per affrontare tali questioni. Il Parlamento “condanna fermamente i trattamenti e la chirurgia di normalizzazione sessuale; accoglie con favore le leggi che vietano tali interventi chirurgici, come a Malta e in Portogallo, e incoraggia gli altri Stati membri ad adottare quanto prima una legislazione analoga” (Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sui diritti delle persone intersessuali, P8_TA(2019)0128).
In particolare, riprendendo i contenuti espressi dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa del 2015 (Human rights and intersex people, Issue Paper, Strasburgo, 2015), dello studio
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dell’Agenzia Ue per i diritto fondamentali (The fundamental rights situation of intersex people, Vienna, 2015) e della Risoluzione dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa sulla promozione dei diritti umani delle persone intersessuali e sull’eliminazione della discriminazione nei loro confronti (Risoluzione 2191, Strasburgo, 2017), il Parlamento europeo (punto 9 della Risoluzione):
sottolinea l’importanza di procedure flessibili di registrazione delle nascite; accoglie con favore le leggi adottate in alcuni Stati membri che permettono ilriconoscimento giuridico del genere sulla base dell’auto-determinazione; incoraggia altri Stati membri ad adottare una legislazione analoga, comprese procedure flessibili per modificare i marcatori di genere, a condizione che continuino ad essere registrati, nonche#769; i nomi sui certificati di nascita e sui documenti di identita#768; (compresa la possibilita#768; di nomi neutri sotto il profilo delgenere).L’opzione ‘altro’ sui documenti di identita#768;, prevista per le persone intersex che presentino un certificato medico, e#768; stata gia#768; introdotta in Germania e Austria, facendo seguito a pronunce delle rispettive Corti costituzionali nel 2017 e nel 2018 che avevano giudicato la mancanza di tale possibilita#768; una violazione del diritto al rispetto della vita privata delle persone intersex. Tra i trend emergenti bisogna ricordare anche il fenomeno dell’abbassamento dell’eta#768; della presa di coscienza e della richiesta di accesso ai percorsi di transizione anche da parte di minorenni. La menzionata relazione giuridica comparata dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (2015, p. 19), segnala un lento trend nel senso di garantire l’accesso al percorso di transizione e alla rettificazione di sesso per i minori trans. Permangono notevoli difficolta#768; in questo specifico settore, come evidenziato anche dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa che gia#768; nel 2014 pose l’accento sull’esistenza di “specifici ostacoli nell’esercizio del diritto all’auto-determinazione” da parte dei minori LGBT (Human Rights Comment, LGBT children have the right to safety and equality, Strasburgo, 2014). L’Agenzia Ue per i diritti fondamentali (FRA, pubblicazione online, 2017, https://fra.europa.eu/en/publication/2017/mapping-minimum-age- requirements/transgender-hormone-therapy), segnala che in vari Stati membri, compresa l’Italia, per accedere alle terapie ormonali e#768; prevista l’eta#768; minima di 18 anni, un requisito piu#768; restrittivo rispetto all’eta#768; prevista per i minori che richiedano l’accesso ad altri servizi sanitari in materia di salute sessuale o riproduttiva senza consenso dei genitori (mentre con il consenso dei genitori attualmente e#768; possibile accedere alle terapie ormonali a partire dai 16 anni di eta#768;).
Il decennio 2010-2020 ha dunque visto un rapido susseguirsi di circostanze – a livello nazionale e internazionale – che rendono urgente il completo ripensamento dell’impostazione normativa a suo tempo offerta dalla L. 164 e non solo. L’esigenza non piu#768; procrastinabile e#768;, quindi, nel senso di integrare i correttivi introdotti per via interpretativa nel corso del tempo, eliminando prerequisiti eccessivi o abusivi (sul piano sia sostanziale che procedurale) e di valorizzare pienamente il significato del diritto all’identita#768; di genere cosi#768; come, piu#768; in generale, del principio di autodeterminazione dell’individuo. Principio che, del resto, gia#768; guida situazioni eticamente sensibili come, ad esempio, l’interruzione volontaria di gravidanza o le disposizioni anticipate di trattamento (c.d. testamento biologico, v. infra).
Nell’ordinamento giuridico italiano, come si e#768; evoluto il diritto all’identita#768; di genere?
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In linea di principio, il diritto all’identita#768; di genere ha assunto una valenza sempre piu#768; marcata a livello giuridico. Con sentenza n. 221 del 2015, la Corte Costituzionale ha riconosciuto che l’ordinamento italiano riconosce “il diritto all’identita#768; di genere quale elemento costitutivo del diritto all’identita#768; personale, rientrante a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona” garantiti dall’art. 2 della Costituzione e dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani.
La Corte ha anche precisato, nella sentenza n. 180 del 2017, come “l’aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz’altro espressione del diritto al riconoscimento dell’identita#768; di genere”.
Gia#768; con la sentenza n. 161 del 1985, la Corte Costituzionale aveva sottolineato che la legge 164 del 1982 “accoglie un concetto di identita#768; sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non piu#768; esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente evolutisi”, sia pure con l’ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale”.
Presupposto della legge 164 era dunque “la concezione del sesso come dato complesso della personalita#768;, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l’equilibrio”.
Quali sono le condizioni per esercitare il diritto all’identita#768; di genere?
Mentre per decenni si era ritenuto che la rettificazione di attribuzione di sesso nei registri anagrafici potesse essere disposta dal Tribunale solo a seguito di interventi chirurgici che si risolvevano di fatto in un obbligo di sterilizzazione dell’individuo – pratica censurata dal Consiglio d’Europa e dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura come violazioni del diritto all’integrita#768; fisica e della salute sessuale e riproduttiva – e#768; proprio dal 2015 che sia la Corte di Cassazione (con la sentenza n. 15138) che la Corte Costituzionale hanno stabilito che la corretta interpretazione della L. 164/1982 esclude la necessita#768;, ai fini dell’accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico.
L’impostazione generale, dunque, a partire dal 2015 e#768; nel senso di riconoscere che la legge, “in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalita#768; attraverso le quali realizzare, con l’assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione” (Corte Cost., sent. 221/2015). Ancora piu#768; esplicitamente, la Corte di Cassazione ha affermato che ogni scelta relativa al percorso di transizione non puo#768; che essere il risultato di “un processo di autodeterminazione verso l’obiettivo del mutamento di sesso”.
Queste sentenze hanno adottato un’interpretazione della L. 164 che ha consentito di porre chiaramente l’accento, piu#768; di quanto fosse mai stato fatto in passato, sui diritti individuali e sull’autodeterminazione della persona.
Permangono tuttavia dei limiti intrinseci all’impostazione che deriva in seguito a queste importantissime pronunce.
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Come si e#768; visto, per la Corte di Cassazione il processo di autodeterminazione riflette, in sostanza, la complessita#768; del percorso di transizione, realizzato “con il sostegno di trattamenti medici e psicologici corrispondenti ai diversi profili di personalita#768; e di condizione individuale”.
Si afferma, almeno in linea di principio, un piu#768; ampio spazio di liberta#768; individuale nella scelta delle modalita#768; con cui attuare il proprio percorso di transizione. Allo stato attuale, dunque, l’esercizio del diritto all’identita#768; di genere, rimette all’interessato – con l’ausilio dei trattamenti medici e psicologici necessari – la scelta delle modalita#768; attraverso le quali realizzare il mutamento di sesso.
Tuttavia, non si spinge ancora fino al riconoscimento di un’autodeterminazione piena e compiuta. Infatti, sia la Corte di Cassazione che la Corte Costituzionale, proprio nel 2015 hanno sottolineato chiaramente che occorre bilanciare il diritto del singolo allo sviluppo della propria personalita#768; individuale e sociale con “l’interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche”.
Questa esigenza rende “proporzionale”, quindi legittimo, l’attuale impianto della L. 164, che si fonda su un riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso, preceduto da “un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l’irreversibilita#768; personale della scelta” (Cass. 15138/2015).
Riassumendo, nell’impostazione data dalla Corte di Cassazione risulta che:
Il diritto alla conservazione della propria identita#768; psicofisica non puo#768; essere sacrificato dall’interesse pubblico alla definizione certa dei generi ergo, l’acquisizione di una nuova identita#768; di genere puo#768; essere il frutto di un processo individuale che non postula la necessita#768; dell’intervento chirurgico Il Tribunale deve pero#768; accertare rigorosamente: a) La serieta#768; e univocita#768; del percorso sceltob) La compiutezza dell’approdo finaleUgualmente, la Corte Costituzionale (sent. 221/2015) ha fatto eco a tale impostazione, ribadendo che: La tutela della salute dell’individuo prevale sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico ergo, il trattamento chirurgico non e#768; un prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione anagrafica il trattamento chirurgico e#768; solo un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.Ha precisato tuttavia che rimane “ineludibile” un “rigoroso accertamento giudiziale”: a) delle modalita#768; attraverso le quali il cambiamento e#768; avvenuto b) del suo carattere definitivo. 6
Riguardo l’ampiezza e il contenuto di tale “rigoroso accertamento giudiziale” (che nel nostro ordinamento non sussiste neppure nel caso di importanti fattispecie implicanti il rispetto del diritto alla salute e alla vita, come l’interruzione volontaria di gravidanza o il testamento biologico), vale la pena ricordare che nei giudizi di merito per la rettificazione di sesso davanti al Tribunale (in composizione collegiale, a carattere contenzioso con la necessaria partecipazione del Pubblico Ministero) la parte e#768; tenuta ad allegare, a sostegno delle domande di autorizzazione al trattamento chirurgico e di rettificazione anagrafica:
una relazione psicologica attestante la diagnosi di disforia di genere o disturbo dell’identita#768; di genere o transessualismo (il linguaggio varia), l’esclusione di psicopatologie e disturbi della personalita#768;, il percorso psicoterapeutico intrapreso e gli esiti dell’esperienza di vita reale; una perizia endocrinologica che informi i giudici circa l’esclusione di patologie da alterata differenziazione sessuale, il periodo di assunzione e gli esiti della terapia ormonale, nonche#769; del follow up in seguito alla prova di vita reale.Nonostante spesso si tratti di documentazione medica in forma di perizia proveniente da strutture pubbliche o convenzionate, non e#768; raro che il Tribunale richieda di verificare tutte le allegazioni e le stesse risultanze mediche prodotte dalla parte, disponendo una consulenza tecnica d’ufficio e affidando quindi a neuropsichiatri ed endocrinologi il compito di visitare la persona e porre con certezza, ad esempio, la diagnosi di transessualita#768;, di confermare che la decisione del richiedente sia definitiva, irreversibile, seria ed univoca (perizia psicologica o psichiatrica) e di attestare l’impossibilita#768; o la scarsa probabilita#768; di un eventuale ritorno allo stato “quo ante”, validando la completezza del percorso di mutamento di sesso e l’inesistenza di incertezze o ambiguita#768; (perizia endocrinologica). Si veda, ad esempio, Trib. Milano, Sez. I Civile, sent. n. 4090/2017 e, per un’ampia ricognizione della prassi giudiziaria, Schuster, A., La rettificazione di sesso: criticita#768; persistenti, 2017, online al link: http://www.articolo29.it/2017/la-rettificazione-di-sesso-criticita- persistenti/).
Una volta esclusa l’obbligatorieta#768; dell’intervento chirurgico, ci sono altri requisiti obbligatori per ottenere la rettificazione anagrafica o basta che la persona si comporti socialmente secondo il genere di elezione?
Come appena menzionato, vi sono altri requisiti considerati obbligatori. Nel 2015 il Tribunale di Trento si e#768; posto il problema se subordinare l’esercizio di un diritto fondamentale, quale il diritto all’identita#768; sessuale, al requisito della sottoposizione della persona a trattamenti sanitari, anche solo ormonali, non presentasse profili di incostituzionalita#768;.
Secondo le parti costituite in quel giudizio, il “completamento della transizione” potrebbe ritenersi soddisfatto laddove la persona interessata abbia gia#768; esercitato in maniera definitiva il proprio diritto all’identita#768; di genere, ad esempio manifestando la propria condizione nella famiglia, nella rete degli affetti, nel luogo di lavoro, nelle formazioni di partecipazione politica e sociale. Questo anche senza interventi farmacologici sui caratteri sessuali secondari. Secondo questa impostazione, che mirava a superare non tanto l’obbligo di intervento chirurgico (questione gia#768; chiarita dal 2015) quanto la medicalizzazione del processo di transizione quale prerequisito per ottenere la rettificazione anagrafica, l’accertamento giudiziale ai sensi della legge servirebbe esclusivamente a verificare la serieta#768; dell’intento di transizione di genere, quale manifestazione
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del diritto all’autodeterminazione della persona umana. Le parti chiedevano quindi che fosse esclusa dagli accertamenti giudiziali prodromici alla rettificazione anagrafica la sottoposizione della parte istante a “esami medici o psicologici, in quanto potenzialmente invasivi della sfera privata”. Tali accertamenti dovrebbero vertere esclusivamente sull’ estrinsecazione sociale dell’identita#768; personale e sugli aspetti psichici, comportamentali e fisici che contribuiscono a comporre l’identita#768; di genere.
Tuttavia, una volta esclusa dal 2015 l’obbligatorieta#768; dell’intervento chirurgico, appare chiaro che – con riferimento questa volta ai supposti profili di incostituzionalita#768; dell’obbligo di documentare e accertare in giudizio l’effettuazione di altri interventi, come il percorso psicoterapeutico o i trattamenti ormonali – la Corte Costituzionale ha messo un chiaro limite all’autodeterminazione individuale. Ha, infatti, specificato che “il solo elemento volontaristico” non puo#768; rivestire un “rilievo prioritario o esclusivo ai fini dell’accertamento della transizione” (sent. 180/2017).
Cosi#768; statuendo, sembrerebbe in sostanza aver individuato un limite molto chiaro rispetto a ulteriori interpretazioni, logiche o estensive, della L. 164, motivando che l’attribuzione di sesso risultante dalle certificazioni pubbliche non puo#768; essere rimessa alla sola determinazione dell’individuo. Ha quindi avvalorato la “necessita#768; di un accertamento rigoroso non solo della serieta#768; e univocita#768; dell’intento, ma anche dell’intervenuta oggettiva transizione dell’identita#768; di genere”, affidando al giudice il compito di accertare la natura e l’entita#768; delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali.
Ne consegue che, ad avviso della Corte costituzionale, subordinare l’autodeterminazione dell’individuo e il diritto all’identita#768; di genere alla dimostrazione in giudizio, tramite appropriata documentazione medica e psicologica, della completezza della transizione, non integra un’intromissione eccessiva nella sfera di rispetto della vita privata dell’individuo, perche#769; risulta essere un requisito proporzionale e giustificato dall’interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici.
In Italia per le persone che intendono effettuare la transizione e chiedere la rettificazione anagrafica, permane di fatto l’obbligo di adeguarsi a una serie corposa di requisiti di varia natura, prevalentemente medici, di eta#768; e di stato civile. Per quanto riguarda l’accesso al percorso di affermazione di genere, ancorche#769; la legge 164 non si esprima sul punto, gli standard di cura per la salute delle persone trans sono ‘fissati’ in protocolli adottati quasi ovunque a livello mondiale, quindi anche in Italia dai centri specializzati nella transizione. I protocolli attualmente fanno chiaro riferimento a:
relazione psicoterapeutica per almeno 6 mesi (obbligatoria per accedere alle terapie ormonali secondo il protocollo ONIG, non per il protocollo WPATH) real-life test (esperienza di vita reale) diagnosi psicologica terapia ormonalePer le identita#768; di genere non binarie le cose sono ancora piu#768; complicate, proprio perche#769; la rettificazione anagrafica del sesso si puo#768; autorizzare, secondo la legge attuale, solo una volta “intervenute oggettive modificazioni dei caratteri sessuali” dall’uno all’altro sesso, non essendo 8
previsti ne#769; un genere neutro (X o simili), ne#769; il cambio del solo prenome a prescindere dalla rettificazione del sesso.
Con riferimento ad alcuni passaggi previsti nel protocollo ONIG, gia#768; a partire dal 2019 il MiT, che siede nel consiglio direttivo dell’ONIG (Osservatorio Nazionale sull’Identita#768; di Genere) ha proposto una mozione per assicurare maggior possibilita#768; di autodeterminazione dell’individuo. Valorizzando il principio del consenso informato, l’ispirazione e#768; di eliminare l’obbligatorieta#768; di determinate cure, in particolare di un periodo minimo di sedute di psicoterapia.
Esistono altri modi per dare piu#768; spazio all’autodeterminazione dell’individuo?
Si. Come abbiamo visto, dal 2018 la classificazione internazionale delle malattie (ICD – International Classification of Diseases dell’Oms) non prevede piu#768; la transessualita#768; come disturbo mentale. L’incongruenza di genere, come viene chiamata, e#768; stata rimossa dalla categoria dei disordini mentali per essere inserita in un nuovo capitolo sulle “condizioni di salute sessuale”, che nasce dall’esistenza di un bisogno di importanti cure sanitarie a cui deve essere garantito l’accesso (al pari della menopausa o della gravidanza).
Per quanto concerne la rettificazione anagrafica, dal punto di vista giuridico, in sette Paesi europei si e#768; dato ampio rilievo all’autodeterminazione dell’individuo maggiorenne. Prendendo a modello l’innovativa legge dell’Argentina del 2012, in Belgio, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Norvegia e Portogallo i richiedenti la rettificazione vengono riconosciuti formalmente nel genere di elezione senza dover soddisfare alcun requisito, tranne quelli di forma o, in alcuni casi, un breve periodo di riflessione.
Tale impostazione comporta un cambio radicale di paradigma. Scompare la richiesta dell’individuo, sia essa a organi giudiziali o amministrativi, e la conseguente procedura di autorizzazione. Cio#768; che rileva e#768; l’auto-affermazione di una stabile connessione con il genere cui si sente di appartenere, connessione formalmente attestata dall’individuo che necessita della correzione delle risultanze anagrafiche, attraverso una dichiarazione solenne ricevuta dal pubblico ufficiale.
Come riconosce la relazione del Network europeo di esperti giuridici sull’eguaglianza di genere e la non discriminazione (Trans and intersex equality rights in Europe – a comparative analysis, novembre 2018), dal punto di vista delle persone trans e intersex, il modello dell’autodeterminazione presenta visibili vantaggi:
si fonda su una procedura accessibile e semplificata, che minimizza gli adempimenti burocratici riduce o elimina la necessita#768; di integrare un serie requisiti di merito, come quelli relativi alla salute mentale, all’eta#768;, o quelli di tipo sociale, economico o familiare riconosce che le persone trans e intersex (cui sarebbe opportuno aggiungere le persone non binarie) sono i soli arbitri del proprio genere, senza necessita#768; di scrutinio da parte di soggetti terzi o poteri pubblici. 9
Come funziona concretamente il modello basato sull’autodeterminazione piena?
Per quanto concerne la parte riguardante la rettificazione anagrafica, all’interessato e#768; richiesta un’attestazione o dichiarazione solenne, il piu#768; delle volte giurata, di possedere un collegamento stabile e duraturo con il genere in cui desiderano essere riconosciuti, senza necessita#768; alcuna di produrre documentazione in merito.
Per esempio:
In Danimarca, la dichiarazione comporta “una conferma del senso di appartenenza algenere opposto” (art. 3, c. 5, Act on Civil Registration 2014) A Malta e#768; richiesta una “chiara, non equivoca e informata dichiarazione che la propriaidentita#768; di genere non corrisponde al sesso attribuito nell’atto di nascita” (art. 5(b), GenderIdentity, Gender Expression and Sex Characteristics Act 2015) In Belgio, la legge richiede che si dichiari la propria “convinzione duratura che il sessomenzionato nel certificato di nascita non e#768; congruente con l’identita#768; di genere sentitainternamente” (art. 3, Gender Recognition Act 2017). In Lussemburgo, la legge richiede l’attestazione di una “convinzione intima e stabile” chel’attuale attribuzione di sesso non e#768; conforme con l’esperienza interiore del genere (Law of25 June 2018). In Portogallo, e#768; sufficiente una richiesta all’Ufficiale di stato civile sulla basedell’attestazione che il sesso attribuito alla nascita non corrisponde alla propria identita#768; di genere (Capo II, artt. 6-9, Decreto N. 203/XIII del 2018).Excursus: il parallelismo con il testamento biologico (L. 2 dicembre 2017, n. 219) Nell’ordinamento italiano, a tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignita#768; e all’auto- determinazione della persona, la nuova legge sul testamento biologico consolida il principio per cui nessun trattamento sanitario puo#768; essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
La legge 2 dicembre 2017, n. 219 introduce e disciplina le “disposizioni anticipate di trattamento”, con le quali le persone possono dare indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere o da rifiutare nei casi in cui si trovassero in condizioni di incapacita#768;.
Come riferisce il sito nazionale del notariato (https://www.notariato.it/it/famiglia/testamento- biologico), puo#768; dichiarare le proprie disposizioni anticipate di trattamento qualunque persona che sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. La forma prevista per manifestare le disposizioni anticipate e#768; plurima:
Atto pubblico notarile Scrittura privata autenticata dal notaio Scrittura privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio dello Stato Civile delComune di residenza del disponente.L’atto non e#768; soggetto ad alcun tipo di imposta (di registro, di bollo) ne#769; tassa o diritto. Se il paziente non e#768; in condizioni di firmare, la legge notarile prevede la possibilita#768; di stipulare l’atto in presenza 10
di due testimoni. Puo#768;, inoltre, manifestare le disposizioni anticipate anche attraverso una videoregistrazione o anche altro dispositivo che consenta di comunicare. Occorre una preventiva consultazione con un medico, nel senso che la legge stabilisce che la persona acquisisca preventivamente adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte.
L’impianto della legge sul testamento biologico puo#768; fornire, sotto molteplici punti di vista, un utile esempio cui ancorare i principi ispiratori di una riforma della L. 164, dettagliati qui di seguito. Vi e#768; comunque una differenza importante: mentre con le disposizioni anticipate di trattamento si manifesta una volonta#768;, nel caso del percorso di affermazione di genere si constata o dichiara uno stato o qualita#768; personale (la non conformita#768; tra risultanze anagrafiche e genere di appartenenza).
10 punti per una riforma della normativa italiana
Come si e#768; visto, le importanti sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale del 2015 e del 2017, pur ampliando notevolmente il contenuto del diritto all’identita#768; di genere, hanno posto limiti precisi all’operativita#768; del principio dell’auto-determinazione del genere vissuto intimamente e socialmente, stante il tenore letterale della L. 164 del 1982.
Sembra quindi imprescindibile cambiare radicalmente il modello legislativo attualmente vigente attraverso una riforma legislativa. Alla luce sia dei piu#768; recenti trend internazionali gia#768; ricordati in apertura, sia di recenti normative interne come quella sul testamento biologico, occorre ora lasciarsi decisamente alle spalle l’impianto paternalistico-autorizzativo della L. 164, per approdare a un’impostazione piu#768; rispettosa dell’autodeterminazione individuale, basata su un’attestazione dell’interessato invece che su procedimenti burocratici, pareri medici e intervento dell’autorita#768; (sia essa giudiziale o amministrativa).
Del resto, vecchie e nuove disposizioni di legge (per esempio, l’interruzione volontaria di gravidanza o il testamento biologico) offrono gia#768; ampio margine all’operativita#768; del principio di auto-determinazione dell’individuo. E’ giunto il momento di adeguare le disposizioni della L. 164 sulla rettificazione di sesso ai medesimi principi ispiratori, per declinare pienamente e compiutamente anche il diritto all’identita#768; di genere all’interno della solida cornice tracciata dal pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona.
In particolare, ma senza pretese di completezza, una nuova proposta di legge di riforma delle norme in materia di rettificazione di sesso dovrebbe fondarsi sui seguenti 10 principi ispiratori:
1. Riconoscimento del diritto all’identita#768; di genere e all’espressione di genere per ogni individuo e divieto di discriminazione sulla base esplicita di tali fattori
2. Liberta#768; nella scelta delle modalita#768; di attuazione del percorso di affermazione di genere, con eliminazione dell’autorizzazione giudiziaria all’intervento chirurgico
3. Gratuita#768; delle terapie ormonali sostitutive e mantenimento di ogni trattamento medico- chirurgico come prestazione a carico del servizio sanitario nazionale, al fine di garantire il pieno benessere psico-fisico della persona e la sua salute sessuale
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Rettificazione anagrafica del sesso fondata, per i maggiori di anni 16 (con il consenso dei genitori se minorenni), sulla sola attestazione solenne da parte dell’interessato che la propria identita#768; di genere non corrisponde al sesso attribuito nell’atto di nascita Richiesta di rettificazione anagrafica del sesso all’Ufficiale di stato civile e cambiamento di ulteriori documenti (patente, codice fiscale, titoli di studio e professionali, ecc.) solo sulla base di una autocertificazione del nuovo atto di nascita Possibilita#768; di cambiamento del solo prenome sull’atto di nascita e altri documenti rilevanti, anche in assenza di rettificazione del sesso Divieto di intervento medico sui neonati e minori intersex, possibilita#768; di posticipare l’annotazione del genere ad un momento successivo alla nascita e/o di indicare un genere neutro, fino alla libera scelta dell’interessato Divieto di terapie riparative per orientamento sessuale, identita#768; di genere e espressione di genere Formulazione di linee guida ministeriali o normative aggiornate per: la piena inclusione nelle scuole di ogni ordine e grado il rispetto delle persone trans detenute il rispetto delle persone trans in occasione delle operazioni di voto una sanita#768; accessibile e rispettosa della salute delle persone trans Rispetto rigoroso della privacy da parte delle autorita#768; e dei privati; azioni positive per l’effettiva inclusione delle persone trans nel mondo del lavoro, dell’impresa e nelle istituzioni; programmi di formazione su prevenzione della discriminazione, promozione della diversita#768; e diffusione di una cultura delle differenze. La presente piattaforma e#768; stata redatta su iniziativa del MIT – Movimento Identita#768; Trans e vede come co-promotori le seguenti associazioni:
Consultorio Transgenere Associazione Trans Napoli Sunderam Identita#768; Transgender Torino Gender X Azione Trans Mixed LGBTI
Aderiscono a titolo personale:
Giovanni Guercio, avvocato Cristina Leo, assessora Muncipio VII – Roma Capitale Ottavia Voza, attivista |
Max Pg- http://www.inudisti.it/it/amici/amico.aspx?id2=990
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Se non ti basta, ecco una delle due sentenze della corte costituzionale, che afferma come stanno le cose, una cosa che gli oppositori a Zan non hanno mai letto
Sentenza 180/2017 (ECLI:IT:COST:2017:180) Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE Presidente: GROSSI - Redattore: AMATO Udienza Pubblica del 20/06/2017; Decisione del 20/06/2017 Deposito del 13/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017 n. 29 Norme impugnate: Art. 1, c. 1°, della legge 14/04/1982, n. 164. Massime: 40359 40360 40361 Atti decisi: ordd. 174 e 211/2015
Pronuncia SENTENZA N. 180
ANNO 2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), promossi dal Tribunale ordinario di Trento, con due ordinanze dell’8 aprile 2015 e del 28 aprile 2015, rispettivamente iscritte ai nn. 174 e 211 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 e n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2015. Visti gli atti di costituzione di E. R. e G. N. e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell’udienza pubblica del 20 giugno 2017 il Giudice relatore Giuliano Amato; uditi l’avvocato Massimo Luciani per E. R. e G. N., e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.– Con due ordinanze di analogo tenore, dell’8 aprile 2015 (r.o. n. 174 del 2015) e del 28 aprile 2015 (r.o. n. 211 del 2015), il Tribunale ordinario di Trento ha sollevato – in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 – questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso). Tale disposizione prevede che «La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali». Ad avviso del giudice rimettente, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 della CEDU, poiché la previsione della necessità, ai fini della rettificazione anagrafica dell’attribuzione di sesso, dell’intervenuta modificazione dei caratteri sessuali primari attraverso trattamenti chirurgici pregiudicherebbe gravemente l’esercizio del diritto fondamentale alla propria identità di genere. È, inoltre, denunciato il contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost., per l’irragionevolezza insita nella subordinazione dell’esercizio di un diritto fondamentale, quale il diritto all’identità sessuale, al requisito della sottoposizione della persona a trattamenti sanitari (chirurgici o ormonali), estremamente invasivi e pericolosi per la salute. 2.– In entrambi i giudizi, il Tribunale riferisce di essere chiamato a decidere in ordine alla domanda di rettificazione anagrafica dell’attribuzione di sesso, avanzata da una persona non sposata e senza figli, intenzionata al riconoscimento di una nuova identità di genere, diversa da quella attribuita alla nascita. In particolare, nel giudizio da cui proviene l’ordinanza iscritta al n. 174 del r.o. 2015, si richiede che risulti quale genere quello maschile e quale prenome uno dello stesso tipo. A questo fine, la parte istante riferisce di aver percepito, sin da quando aveva 14 anni, un’identità maschile, anche facendosi chiamare con un nome del genere, e di essersi già sottoposta a trattamento con testosterone, nonché a mastectomia bilaterale e isterectomia. Nel giudizio da cui proviene l’ordinanza iscritta al n. 211 del r.o. 2015, la parte attrice, di sesso anagrafico maschile, chiede che risulti quale genere quello femminile e quale prenome uno dello stesso tipo, evidenziando di aver percepito da anni un’identità di genere femminile, con la quale si presenta anche nell’ambiente sociale, di avere avviato una terapia ormonale e di non ritenere necessario alcun intervento chirurgico. Solo in via di estremo subordine, è richiesta la relativa autorizzazione. 2.1.– In entrambi i giudizi, il Tribunale rimettente ritiene che il tenore letterale della disposizione censurata escluda la possibilità di ottenere la rettificazione dell’attribuzione di sesso anche in assenza della modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, vale a dire l’apparato genitale, in base al quale, al momento della nascita, si individua il sesso della persona. È ben vero – osserva il giudice a quo – che l’art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), stabilendo che «[q]uando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato», sembrerebbe prevedere che il trattamento medico-chirurgico sia solo eventuale, come farebbe intendere la locuzione «quando risulta necessario». In entrambe le ordinanze di rimessione, il Tribunale ritiene che ciò non significhi che la rettificazione sia ottenibile a prescindere dall’adeguamento dei caratteri sessuali primari, ma solo che possano esservi casi concreti nei quali gli stessi siano già modificati (ad esempio, per un intervento già praticato all’estero o per ragioni congenite). Se così non fosse – rilevano i rimettenti – non si comprenderebbe l’espressione «a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali», di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982. Infatti, ove il legislatore avesse inteso consentire la rettificazione dell’attribuzione di sesso a prescindere da tale modificazione, ad essa non avrebbe fatto alcun riferimento nella parte finale della disposizione in esame. Sarebbe necessaria, pertanto, la piena corrispondenza tra gli organi sessuali primari della persona che chiede la rettificazione e la sua nuova identità sessuale. Nella ordinanza n. 174 del r.o. 2015 si osserva, altresì, che la lettera dell’art. 1, comma 1, non precisa in cosa debbano consistere le modificazioni dei caratteri sessuali necessarie per ottenere la rettificazione, sicché, secondo il giudice a quo, l’interprete non potrebbe effettuare alcuna distinzione circa tali modificazioni. Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata richiederebbe interventi non solo “demolitivi”, ma anche “ricostruttivi”, al fine di rendere la conformazione anatomica della persona il più possibile corrispondente a quella del diverso sesso da attribuire anagraficamente. In entrambi i casi oggetto dei giudizi a quibus, il Tribunale adìto dovrebbe rigettare la domanda di rettificazione, non essendo soddisfatto tale requisito; nell’ordinanza n. 211 si riferisce, in particolare, che la parte istante non si è sottoposta ad alcun intervento chirurgico, ma solo alla terapia ormonale, mentre nel caso di cui all’ordinanza n. 174 sono stati eseguiti interventi chirurgici di tipo demolitivo, ma non quelli ricostruttivi. Di qui, la rilevanza della questione di costituzionalità dell’art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982, nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali della persona istante, dovendosi interpretare la norma nel senso che essa impone modificazioni sia demolitive, sia ricostruttive. 2.2.– Quanto alla non manifesta infondatezza, in entrambe le ordinanze di rimessione, il Tribunale rimettente ritiene che l’inciso «a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali», di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982, si ponga in contrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 della CEDU. Il giudice a quo, dopo avere premesso che ogni persona ha un sesso «anagrafico» attribuitole al momento della nascita in base a un esame morfologico, ritiene che in alcuni casi non vi sia coincidenza tra il sesso anagrafico e quello «biologico». In tali casi, il sesso attribuito diverrebbe una mera finzione, perché la componente psicologica si discosta dal dato biologico. Quando ciò avviene, si manifestano le molteplici componenti della sessualità umana, la quale è al contempo genetica, fenotipica, endocrina, psicologica, culturale e sociale. Si osserva che il dato fondamentale non è più il sesso biologico o anagrafico, ma il genere, definito quale «variabile socio-culturale», vale a dire «qualità della persona in base alla quale della stessa si può dire che è maschile o femminile». Laddove vi sia una «percezione» soggettiva di non coincidenza tra il genere assegnato alla nascita e il genere cui la persona acquista la consapevolezza di appartenere, tale mutamento opera sul piano dell’identità di genere. D’altra parte, l’imposizione di un determinato trattamento medico, sia ormonale, sia di riassegnazione chirurgica dei caratteri sessuali (d’ora in avanti: RCS), costituirebbe una grave ed inammissibile limitazione del diritto all’identità di genere. Infatti, per il raggiungimento del benessere psico-fisico della persona è richiesta la rettificazione di attribuzione di sesso, e non la riassegnazione sessuale sul piano anatomico, la quale non sempre è voluta dalla persona. In altra prospettiva, il Tribunale ordinario di Trento osserva che, al fine di identificare una persona come uomo o donna, non si procede ad un esame della sua conformazione anatomica – atto che costituirebbe una grave intromissione nella vita privata della persona – bensì dei suoi documenti. Ne deriva che il trattamento clinico non influirebbe sul riconoscimento sociale nella stessa misura nella quale vi contribuisce, invece, il mutamento anagrafico. Evidenzia il rimettente che sia il trattamento ormonale, sia la RCS, sono notoriamente molto rischiosi per la salute ed, in alcuni casi, le condizioni di salute potrebbero sconsigliare ogni tipo di intervento chirurgico e, pertanto, la rettificazione non sarebbe ottenibile, se non a discapito della propria salute. Il giudice a quo richiama l’art. 8 della CEDU, il quale sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare in cui – secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo – rientra a pieno titolo il diritto all’identità. Viene, poi, rilevato come la stessa Corte costituzionale abbia ricondotto nell’alveo dei diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost., sia «il diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale, da ritenere aspetto e fattore di svolgimento della personalità», che gli altri membri della collettività sono tenuti a riconoscere «per dovere di solidarietà sociale» (sentenza n. 161 del 1985); sia il diritto alla libertà sessuale, poiché, «[e]ssendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto» (sentenza n. 561 del 1987). Pertanto, l’art. 2 Cost., come l’art. 8 CEDU, riconosce e tutela il diritto all’identità di genere, nel senso che – ritiene il rimettente – ogni persona ha il diritto di scegliere la propria identità sessuale, a prescindere dal dato biologico. La disposizione censurata si porrebbe in contrasto con tali principi, in quanto – pur riconoscendo il diritto della persona di scegliere la propria identità sessuale – ne subordinerebbe l’esercizio alla modificazione dei caratteri sessuali primari, da realizzare attraverso un intervento chirurgico. L’imposizione di tale requisito sarebbe tale da pregiudicare l’esercizio del diritto, tanto da vanificarlo. La previsione normativa in esame sarebbe, altresì, in conflitto con gli artt. 3 e 32 Cost., poiché, per l’esercizio di un diritto fondamentale, si imporrebbe un trattamento chirurgico non pertinente, né necessario. Sarebbe così vanificato, o comunque reso eccessivamente gravoso, l’esercizio del diritto alla propria identità sessuale. L’art. 8 CEDU e l’art. 2 Cost. tutelano la ricongiunzione dell’individuo con il proprio genere, quale risultato del procedimento di rettificazione; la modificazione dei caratteri sessuali primari non sempre è necessaria ed anzi, alla luce dei diritti in questione, la persona deve avere il diritto di rifiutarla. Non sarebbe, pertanto, né ragionevole, né logico, condizionare il riconoscimento del diritto ad un incommensurabile prezzo per la salute della persona. Il Tribunale rimettente è consapevole che, laddove la questione fosse accolta, l’esame esteriore della persona sarebbe inidoneo a rilevare il suo sesso. Ciò, tuttavia, non potrebbe suscitare alcuna perplessità, perché in un paese civile l’identità sessuale viene accertata tramite i documenti di identità, e non per mezzo di un’ispezione corporale. In entrambe le ordinanze di rimessione, il giudice a quo osserva come tali concetti siano stati ribaditi nella «Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell’Unione europea in materia». In particolare, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione e l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ad eliminare i disturbi dell’identità di genere dall’elenco dei disturbi mentali e comportamentali, auspicando, altresì, l’intensificazione degli sforzi per porre fine alla patologizzazione delle identità transgender; inoltre, ha accolto con favore il crescente sostegno politico per la messa al bando della sterilizzazione, quale requisito per il riconoscimento giuridico del genere, come espresso dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, condividendo l’impostazione secondo cui tali requisiti dovrebbero essere trattati e perseguiti come una violazione del diritto all’integrità fisica, nonché della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti. 3.– Nei giudizi innanzi alla Corte si sono costituite le parti ricorrenti nei guidizi principali, chiedendo che, in accoglimento della questione sollevata dal Tribunale ordinario di Trento, sia dichiarata l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata. 3.1.– Nell’atto di costituzione depositato nel giudizio iscritto al r.o. n. 174 del 2015, è richiamata, in primo luogo, la sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138. Tale pronuncia ha escluso, anche in sede d’interpretazione logica, che la considerazione sistematica degli artt. l e 3 della legge n. 162 del 1984 imponga la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari per poter accedere al riconoscimento anagrafico dell’altro genere. Secondo la Corte di cassazione, una lettura conforme a Costituzione della disposizione censurata porta a riconoscere il diritto alla rettificazione anagrafica, purché risulti accertato, anche attraverso l’opportuna documentazione medico-psicologica, «lo svolgimento di un processo di acquisizione dell’identità di genere “serio e univoco nel percorso scelto” e “compiuto nell’approdo finale”». Tale soluzione sarebbe comunque satisfattiva degli interessi della parte deducente, che, pur chiedendo l’accoglimento della questione sollevata dal rimettente, auspica che le argomentazioni della Corte di cassazione siano condivise da questa Corte. In via subordinata, chiede l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale, per tutti i profili segnalati dal rimettente. La previsione che la rettificazione dell’attribuzione di sesso possa avvenire solamente all’esito di un intervento chirurgico di cosiddetta normoconformazione dei caratteri sessuali primari rappresenterebbe, infatti, un’irragionevole compressione del diritto alla propria identità sessuale, in violazione degli artt. 2, 32 e 117, primo comma, Cost. e dell’art. 8 CEDU. Ciò si rifletterebbe anche nel pregiudizio dell’interesse pubblico alla «chiarezza dei rapporti sociali» e alla «certezza dei rapporti giuridici». Pur non essendo più considerato clinicamente un «disturbo», cioè una condizione patologica, il transessualismo potrebbe essere affrontato attraverso un «percorso di scoperta e mutamento dell’identità di genere», in cui la persona è aiutata a raggiungere e conservare il proprio stato di salute. La previsione di un intervento chirurgico per il trattamento della “disforia di genere” risulta irragionevole e in contrasto con l’art. 32 Cost. È richiamata la giurisprudenza costituzionale, secondo la quale «la pratica dell’arte medica si fonda sulle acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione» e pertanto «la regola di fondo in questa materia è costituita dalla autonomia e dalla responsabilità del medico che, sempre con il consenso del paziente, opera le scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze a disposizione» (sono citate le sentenze n. 282 del 2002, n. 338 del 2003 e n. 151 del 2009). L’imposizione dell’intervento chirurgico di normoconformazione rappresenterebbe, quindi, un’illegittima ingerenza del legislatore in un ambito che deve essere lasciato all’autonomia e alla responsabilità del professionista sanitario, al quale l’ordinamento demanda la scelta del trattamento medico e psicologico più opportuno per assistere la persona nella transizione di genere. Al riguardo, è richiamata la sentenza del Tribunale costituzionale federale tedesco, l° Sen., 11 gennaio 2011, l BvR 3295/07, che ha ritenuto che «la decisione sulla giustificabilità e opportunità clinica di un cambio di sesso deve essere presa sulla base di una diagnosi medica individuale; perciò il legislatore, al fine della prova della permanente esistenza della transessualità, pone un requisito eccessivo, che non considera in maniera sufficiente i diritti fondamentali che devono essere protetti». Del pari fondata sarebbe la censura riferita alla violazione dell’art. 8 della CEDU. Secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, infatti, il diritto all’identità di genere rientra nell’ambito protetto dall’art. 8 della Convenzione; pertanto, il rifiuto della riattribuzione di sesso, così come l’imposizione di un trattamento chirurgico di normoconformazione, costituirebbero «ingerenza di una pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto». La non necessità del trattamento chirurgico sarebbe dimostrata anche da numerosi atti adottati nell’ambito del Consiglio d’Europa. A tal proposito, è richiamata la Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere, adottata il 31 marzo 2010; la Resolution 1728 (2010) dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, concernente «Discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity», nonché il rapporto del Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa del dicembre 2011. Non vi sarebbero, d’altra parte, interessi meritevoli di considerazione che ostino a che la correzione dell’attribuzione di sesso possa avvenire anche senza il preventivo intervento chirurgico di normoconformazione dei caratteri sessuali primari. Pur essendo necessario che l’ordinamento giuridico salvaguardi la sicurezza e la certezza dei rapporti giuridici e non consenta la rettificazione dei dati anagrafici per un mero capriccio e senza un’adeguata verifica, siffatte esigenze sarebbero adeguatamente soddisfatte dalla circostanza che l’intero procedimento è garantito dalle competenze dei professionisti sanitari e comunque presieduto dall’autorità giudiziaria, la quale, ove ne ravvisi la necessità, può procedere a «rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale». 3.2.– Nel successivo atto di costituzione nel giudizio iscritto al r.o. n. 211 del 2015, così come nelle ulteriori memorie depositate in prossimità dell’udienza da entrambe le parti costituite, si sottolinea l’importanza della sopravvenuta sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Sono, peraltro, richiamate alcune successive pronunce della giurisprudenza di merito, le quali – nel ritenere tuttora necessaria l’intervenuta modificazione dei caratteri sessuali secondari #8210; non avrebbero pienamente recepito le indicazioni interpretative offerte dalla citata pronuncia. Ciò imporrebbe un intervento chiarificatore da parte di questa Corte, al fine di evitare che si perpetui l’effetto incostituzionale già evidenziato nella pronuncia richiamata. Ad avviso delle parti costituite, alla luce dei principi affermati nella sentenza n. 221 del 2015, l’interpretazione costituzionalmente orientata della legge n. 164 del 1982 consentirebbe al giudice di rilevare il completamento della transizione laddove la persona interessata abbia già esercitato in maniera definitiva il proprio diritto all’identità di genere (ad esempio, manifestando la propria condizione nella famiglia, nella rete degli affetti, nel luogo di lavoro, nelle formazioni di partecipazione politica e sociale), ancorché senza interventi farmacologici o chirurgici sui caratteri sessuali secondari. In ossequio ai principi affermati dalla sentenza n. 221 del 2015, l’accertamento giudiziale ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011 dovrebbe essere preordinato esclusivamente alla verifica della serietà dell’intento di transizione di genere, quale manifestazione del diritto all’autodeterminazione della persona umana, nell’alveo del quale è stata ricondotta la questione in esame. Ad avviso delle parti costituite, pertanto, tale accertamento non potrebbe debordare nell’onere di sottoporsi a verifiche tecniche (siano esse mediche, psichiatriche, etc.) potenzialmente invasive della sfera privata della parte interessata, così da reintrodurre, in sede processuale, quell’obbligo di sottoposizione a trattamenti (medici o anche solo psicologici) che sarebbero stati esclusi dalla pronuncia richiamata. Viceversa, la verifica giudiziale dovrebbe prendere le mosse dall’identità personale dell’interessato e dalla sua estrinsecazione in quegli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che contribuiscono a comporre l’identità di genere. 3.3.– Nel giudizio iscritto al r.o. n. 174 del 2015, la difesa della parte costituita ha parzialmente modificato, nella propria memoria, le conclusioni rassegnate nell’atto di costituzione, richiedendo, in via principale, una declaratoria di non fondatezza, basata sul riconoscimento espresso che l’accertamento giudiziale previsto dalla disposizione censurata abbia esclusivamente la funzione di verificare la serietà, la irreversibilità e la definitività della transizione di genere, ancorché senza modificazione chirurgica o farmacologica dei caratteri sessuali primari o secondari. In via subordinata, chiede che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982, «nella parte in cui subordina la rettificazione dell’attribuzione di sesso alla intervenuta modificazione dei caratteri sessuali primari della persona istante, mediante intervento chirurgico demolitivo e ricostruttivo». 3.3.1.– Nel giudizio iscritto al r.o. n. 211 del 2015, la parte costituita richiede, in via principale, che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata manifestamente infondata, attraverso il riconoscimento che l’accertamento giudiziale può avere solo due funzioni: a) riscontro delle modalità con le quali è intervenuto il cambiamento; b) verifica della definitività della volontà del cambiamento di identità di genere. In via subordinata, chiede che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982, «nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alla intervenuta modificazione dei caratteri sessuali della persona istante». 4.– Nei giudizi innanzi alla Corte, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata. 4.1.– L’interveniente ha eccepito, in primo luogo, l’inammissibilità della questione, poiché il giudice rimettente non avrebbe verificato la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa censurata, anche alla luce dell’art. 3 della citata legge n. 164 del 1982, il quale prevedeva che «Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza. In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio». Osserva l’Avvocatura generale dello Stato che, prima delle ordinanze di rimessione, l’art. 3 è stato abrogato dall’art. 34, comma 39, lett. c), del d.lgs. n. 150 del 2011, ancorché esso continui ad applicarsi alle controversie pendenti alla data dell’entrata in vigore dello stesso decreto (art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011). In ogni caso, la giurisprudenza di merito avrebbe già da tempo offerto un’interpretazione costituzionalmente orientata, affermando che, ai fini dell’accoglimento della domanda di rettificazione dell’attribuzione del sesso, non è sempre necessario un preventivo intervento medico-chirurgico per la modificazione dei caratteri sessuali. Tali argomenti sarebbero stati, in seguito, condivisi dalla Corte di cassazione, la quale, nella sentenza n. 15138 del 2015, ha ritenuto «del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali un’interpretazione della legge n. 164 del 1982, artt. l e 3, che, valorizzando la formula normativa “quando risulti necessario” non imponga l’intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari». La difesa dell’interveniente richiama, altresì, la sentenza n. 161 del 1985, in cui questa Corte, pur individuando l’esigenza fondamentale da soddisfare nel «far coincidere il soma con la psiche», ha ricondotto la ricomposizione di tale equilibrio al conseguimento «di uno stato di benessere, in cui consiste la salute». La nozione di identità sessuale non sarebbe, quindi, limitata ai caratteri sessuali esterni, potendo essere determinata anche da elementi di carattere psicologico e sociale: ne deriva una concezione dell’identità sessuale, «come dato complessivo della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l’equilibrio, privilegiando […] il o i fattori dominanti» (sentenza n. 161 del 1985). L’Avvocatura generale dello Stato sottolinea come, di fronte a plurime soluzioni interpretative, allorché su nessuna si sia formato un diritto vivente, il giudice abbia l’obbligo di scegliere quale interpretazione intenda seguire. D’altra parte, la ricerca di soluzioni ermeneutiche costituzionalmente orientate non potrebbe tradursi in una sorta di “tutela”. Ciò sarebbe confermato dalla costante giurisprudenza costituzionale, che ritiene inammissibili istanze volte ad ottenere un avallo all’interpretazione che il giudice a quo ritenga di dover dare, così rendendo chiaro un uso distorto dell’incidente di costituzionalità (sono richiamate le ordinanze n. 28, n. 86, n. 114 e n. 299 del 2006). In entrambi i giudizi in esame, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, «gli atti andrebbero restituiti al giudice a quo per il riesame della rilevanza della questione». 4.2.– In prossimità dell’udienza pubblica, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato memorie nelle quali, dopo avere richiamato i principi affermati nella sentenza n. 221 del 2015, ha insistito affinché la questione sia dichiarata inammissibile e gli atti siano restituiti ai giudici a quibus per il riesame della rilevanza.
Considerato in diritto
1.– Con due ordinanze di analogo tenore, il Tribunale ordinario di Trento ha sollevato – in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 – questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso). Tale disposizione prevede che «La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali». Ad avviso del giudice rimettente, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 della CEDU, poiché la previsione della necessità, ai fini della rettificazione anagrafica dell’attribuzione di sesso, dell’intervenuta modificazione dei caratteri sessuali attraverso trattamenti chirurgici altamente invasivi pregiudicherebbe gravemente l’esercizio del diritto fondamentale alla propria identità di genere. È, inoltre, denunciato il contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost., per l’irragionevolezza insita nella subordinazione dell’esercizio di un diritto fondamentale, quale il diritto all’identità sessuale, al requisito della sottoposizione della persona a trattamenti sanitari (chirurgici o ormonali), estremamente invasivi e pericolosi per la salute. 1.1.– Nel dispositivo della prima ordinanza (r.o. n. 174 del 2015) è sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, primo comma, della legge n. 164 del 1982 «nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alla intervenuta modificazioni dei caratteri sessuali primari della persona istante, mediante intervento chirurgico demolitivo e ricostruttivo». Con la successiva ordinanza n. 211 del 2015, lo stesso Tribunale ordinario di Trento chiede a questa Corte di accogliere la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione «nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alla intervenuta modificazione dei caratteri sessuali della persona istante». 2.– In considerazione della sostanziale coincidenza delle questioni sollevate dal Tribunale rimettente, i giudizi possono essere riuniti per essere congiuntamente trattati e decisi. 3.#8722; In via preliminare, va rilevato che l’eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, proposta dall’Avvocatura generale dello Stato, è infondata. 3.1.– Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato la questione sarebbe inammissibile, in quanto il giudice a quo non avrebbe adeguatamente verificato la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata. 3.2.– Il Tribunale ordinario di Trento ritiene, in particolare, che il tenore letterale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 escluda la possibilità di ottenere la rettificazione dell’attribuzione di sesso, anche in assenza della modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, vale a dire l’apparato genitale, in base al quale, al momento della nascita, si individua il sesso della persona. Il rimettente è consapevole che l’art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69) sembrerebbe qualificare il trattamento medico-chirurgico come eventuale, ai fini della rettificazione dell’attribuzione di sesso. A suo avviso, tuttavia, ciò non significa che la stessa sia ottenibile a prescindere dall’adeguamento dei caratteri sessuali primari, bensì soltanto che possano esservi casi concreti nei quali gli stessi siano già modificati (ad esempio, per un intervento già praticato all’estero, ovvero per ragioni congenite). 3.3.– Al riguardo, va ribadito quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale, laddove ha ritenuto che «[l]a possibilità di un’ulteriore interpretazione alternativa, che il giudice a quo non ha ritenuto di fare propria, non riveste alcun significativo rilievo ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, in quanto la verifica dell’esistenza e della legittimità di tale ulteriore interpretazione è questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità» (sentenza n. 221 del 2015, in riferimento alla medesima eccezione sollevata in analogo giudizio; nello stesso senso, da ultimo, le sentenze n. 42 del 2017, n. 240, n. 219, n. 95, n. 45 del 2016 e n. 262 del 2015). 4.– Nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 non è fondata. 4.1.– La possibilità di un’interpretazione della disposizione censurata, rispettosa dei valori costituzionali di libertà e dignità della persona umana, è stata individuata e valorizzata sia dalla giurisprudenza di legittimità, sia da quella costituzionale. Questa Corte ha, da tempo, riconosciuto che «[l]a legge n. 164 del 1982 si colloca […] nell’alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale» (sentenza n. 161 del 1985). In questo ordine di idee si è posta la Corte di cassazione, sezione prima civile, nella sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, nella quale è stata condivisa un’interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell’art. 1 della legge n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011. In questa pronuncia, la Corte nomofilattica ha ritenuto che, per ottenere la rettificazione dell’attribuzione di sesso nei registri dello stato civile, non sia obbligatorio l’intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, si è riconosciuto che l’acquisizione di una nuova identità di genere possa essere il risultato di un processo individuale che non postula la necessità di tale intervento, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell’approdo finale siano oggetto di accertamento anche tecnico in sede giudiziale. 4.2.– Più recentemente, con la sentenza n. 221 del 2015, successiva ad entrambe le ordinanze di rimessione, questa Corte ha riconosciuto che la disposizione censurata «costituisce l’approdo di un’evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all’identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all’identità personale, rientrante a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)». Alla luce di tale evoluzione, che è al tempo stesso culturale e ordinamentale, questa Corte ha, quindi, affermato che «la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell’accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l’adeguamento dei caratteri sessuali. […] Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell’individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente –, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico». La possibilità di un’interpretazione della disposizione censurata compatibile con i valori costituzionali porta al rigetto della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali. 5.– Nell’affermazione del valore nomofilattico della scelta ermeneutica operata in questo senso dalla Corte di cassazione va, pertanto, individuata la soluzione delle incertezze interpretative, peraltro del tutto isolate, richiamate dalla difesa delle parti private. 5.1.– La riconfermata validità di tale interpretazione esclude, altresì, il fondamento delle ulteriori istanze formulate, solo implicitamente, nell’ordinanza iscritta al n. 211 del r.o. 2015 ed espressamente nelle difese delle parti costituite. In particolare – ancorché le argomentazioni svolte dal rimettente vertano esclusivamente sulla non necessità dell’intervento chirurgico ai fini della rettifica anagrafica – il petitum formulato nel dispositivo di detta ordinanza è volto alla caducazione della previsione relativa alle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali della parte istante. Con ciò il rimettente appare invocare un intervento più ampio di quello illustrato nelle proprie motivazioni, in quanto volto ad escludere la previsione della necessità delle stesse modificazioni, quali che siano le modalità (chirurgiche, ormonali o congenite) attraverso le quali le stesse siano intervenute. In questa stessa prospettiva, la difesa delle parti costituite, nelle memorie successive alla sentenza n. 221 del 2015 – della quale riconosce il carattere satisfattivo delle precedenti istanze di tutela – auspica che dagli accertamenti giudiziali prodromici alla rettifica anagrafica sia esclusa, in via generale, la sottoposizione della parte istante a esami medici o psicologici, in quanto potenzialmente invasivi della sfera privata. Tali accertamenti dovrebbero vertere esclusivamente sulla estrinsecazione sociale dell’identità personale e sugli aspetti psichici, comportamentali e fisici che contribuiscono a comporre l’identità di genere. 5.2.– Alla luce dei principi affermati nella sentenza n. 221 del 2015, va ribadito che l’interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell’intervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell’intento, ma anche dell’intervenuta oggettiva transizione dell’identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata; percorso che corrobora e rafforza l’intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui alla richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell’accertamento della transizione. In coerenza con quanto affermato nella sentenza richiamata, va ancora una volta rilevato come l’aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz’altro espressione del diritto al riconoscimento dell’identità di genere. Nel sistema della legge n. 164 del 1982, ciò si realizza attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici. Il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato, infatti, individuato affidando al giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l’entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l’identità personale e di genere.
Per Questi Motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dal Tribunale ordinario di Trento con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Giuliano AMATO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
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Inserito il - 24/07/2021 : 15:17:09
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Per ultimo in tema di leggi sull’oggetto. Dimentichiamo la convenzione di Istambul e gli obblighi che si è assunto lo stato italiano?
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Inserito il - 24/07/2021 : 16:35:38
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E va bene, cominciamo a rispondere smantellando le teorie degli oppositori, possibilmente senza scendere in politica e spero di non essere polemico, anche se quanche domanda riflessiva spero mi sia concessa.
1- tutele già previste. Si, ogni volta che due o più si ammazzano di botte, ci sono norme già previste affinchè chi ha fatto il torto sia punito in maniera adeguata. Solo che ogni stato del mondo civile ritiene che per alcune azioni specifiche sia prevista un'aggravante determinata da motivi d'odio (CRIMINE D'ODIO), e ciò è previsto in ogni condizione per cui questo sia determinato da particolari fobie, tipo appartenenza ad una nazionalità diversa o minoritaria, per il colore della pelle, per la religione praticata. Sesso, identità, orientamento, abilismo, sono condizioni minoritarie che vengono osteggiate se non addirittura malmenate, che meritano più che ampiamente un'aggravante di pena perchè i reati in se sono schifosi di partenza, determinati dal non rispetto delle persone per il loro status. Non si tratta di normali liti per un'incidente, o non rispetto del vicinato o quant'altro. Sono imposizioni che vogliono essere impartite a chi è diverso da se. E in fondo la legge Mancino questa è: crimini d'odio. Qui si allarga solo la casistica, oltre a prevedere altre forme di supporto supplettive.
2-3-4- identità di genere tanto osteggiata.. Le norme in merito già esistono, te ne ho fatto un piccolo elenco delle tante già in essere, potrei aggiungere quelle dei penitenziari, quelle del CONI sul riconoscimento di merito, e via dicendo. Nella prima stesura dello Zan non erano previste (ahime), e le han volute quel partito del 2% che oggi le osteggia, per approvarlo alla camera. E viva dio che son state volute, perche era una grave mancanza. DI fatto l'identità di genere non deve essere ne riconosciuta ne legalizzata ne normata, già lo è dalle leggi dello stato, qui deve solo essere inserita come aggravante assieme alle altre.. Aggiungo: l'opposizione all'art 1, su "Identità percepita e manifesta" etc...anche questo è già normato, leggi i post sopra, per farti un esempio Vladimir ha ancora il pisello, ma è Donna, ma viene qui ribadito ciò che è già normato, per identificare meglio chi sta facendo il percorso ma non ha ancora raggiunto il riconoscimento, percorso che dura anni. In questi anni se si lascia il permesso di omotransfobia, si lascerebbero alla gogna tutti coloro che non hanno ricevuto lo status legale. Tutte le cazzate di arcilesbica e di alcune femministe dimostrano soltanto che non hanno idea delle leggi italiane in vigore, e certi interventi pretestuosi di qualche personaggio che spara "domani mi sento donna e voglio entrare nei loro bagni, o voglio partecipare come alteta femminile", e altre menate simili....non è questo che dice Zan, ne da spazio a nessuna interpretazione diversa. Se mi sento di un altro sesso, e ho iniziato il percorso di trasizione, te non puoi menarmi ne rifiutarmi, punto. Ciò che posso poi fare o non fare è già normato (Vedi Coni per accettare atleti di un ex sesso nell'altra categoria). Qui dice soltanto : se mi meni perchè io sono, anche se non ho ancora ricevuto lo status finale legale, stai commettendo un crimine d'odio. Tutto il resto sono ciancie per chi ci crede.
5- infatti, tali argomentazioni non dovrebbero nemmeno essere ammesse al voto, perchè nello Zan sono solo un richiamo, Come detto sopra, a norme già esistenti. Qui non viene determinato ne specificato nulla. Dicendola in altro modo, sarebbe: visto che le leggi xyz, le convenzioni xxh, dicono che i disabili sono.... il sesso è.... l'identità di genere è.... si punisce con aggravante chi fa...... e anche qui chi la racconta diversamente mente sapendo di mentire.... o non conosce per nulla le nostre leggi
6- si, la costituzione dice che siamo tutti uguali di fronte alla legge (tranne i parlamentari, ah si e i giudici, ah si e i ricchi), quindi che si menano due per un incidente, o due perchè uno è nero, o perchè è che ne so, ebreo, e che la lite ha come fulcro la differenza suddetta, non dovrebbero subire pene diverse. Tipo te uccidi per rapinare o uccidi perchè non vuoi che quel marocchino non stia nel bar, è la stessa cosa, quindi stessa pena. Non funziona cosi. Ogni reato è commisurato ad aggravanti e attenuanti, OGNI REATO, quindi perchè questi no?
7- di nuovo, aggiungere donne (in vero sono aggiunte in automatico, perlando di sesso) e disabili (richiesto anche questo dal partito del 2% perchè non compreso nella versione originale) ma giustamente introdotti in quanto si evita di rimaneggiare ogni due giorni la legge Mancino. Si aggiungono categorie? Bene, cerchiamo di comprendere tutti i mancanti, ad oggi, e stiamo bene per un pezzo. Non va bene che se viene malmenata una donna in quanto donna diventi un'aggravante? SI vero, le femministe, non tutte per fortuna, insorgono dicendo "io mi difendo da sola", poi quando le menano, dentro le famiglie sante di Dio, le uccidono, gli danni stipendi più bassi, sempre ultime nelle graduatorie, seconda scelta nei posti di lavoro perchè, ahime, partoriscono, allora si scatenano e vogliono diritti e difese. Beh qui ce ne sono alcuni, non sputate su un piatto di roba buona per un orgoglio senza senso. O vi fa schifo che siate state messe in questo particolare decreto? Il discorso, i tanti discorsi : ci sono altre urgenze, è la solita scusa per non fare mai un caxxo di nulla; c'è sempre qualcos'altro che vien prima. Tutto serve, tutto prima possibile, intanto c'è questo ddl, invece di allungarlo ancora e perderci tempo, che sia approvato in una sempice votazione e andiamo avanti con le altre storie.....altro che mille emendamenti (su tre articoli poi, che pena).
8- altra falsità. la Giornata mondiale del 17 maggio è già acquisita in Italia, non è una novità (Mattarella docet). Viene chiesto soltanto che in quel giorno, in quella settimana, vengano tenuti corsi lezioni attenzioni sul fatto che non deve esistere bullismo, che l'umanità è varia e nessuno deve essere denigrato per ciò che è, che sia religioso, di razza, di genere od orientamento. Cioè un'ottima occasione per insegnare il rispetto di tutti ai figli. Cosa che può e deve essere discussa, accettata, stabilita. programmata da scuole e genitori. Niente propagande, niente volantini di parte, solo parlare delle discriminazioni in genere e di quanto queste non siano una cosa umana. Invece... viene spacciato il solito menu:saranno le associazioni gay a fare propaganda gender (che vuol dire? bisogna chiedere al Veronese che significa, perchè la romana non ha saputo rispondere, in effetti nessuno sa rispondere visto che non esiste). Chi sarà e come lo farà saranno i genitori con gli insegnanti a deciderlo, pure nulla, cosi li mantengono belli bulli come adesso sono. Tema maternità surrogata. Ma fatela finita. Intanto finchè non cambia la legge in Italia è vietata, Zan non ne parla, altro spauracchio come quello del "non ci sarà più la festa della mamma"... basta sparar cazzate. quelli son altri argomenti e altre leggi. Quando sarà ora di discuterne in sede e legge apposita ne parleremo, Zan non pregiudica nulla ne pro ne contro, proprio non è previsto. E' solo una classica fake acchiappabigotti.
9- art 4. come sopra, punto per punto. La costituzione stessa garantisce ad ognuno di poter sparare le proprie convizioni e cazzate, su ogni tema, e ciò non è in discussione. Cosa non ammette? Che per sparare le proprie idee, quali che siano, non sia inneggiata violenza verso chi la pensa diversamente. Inneggiare violenza richiede requisiti particolari chiari a tutti. Non sei daccordo col matrimonio egualitario, con le adozioni, con pinco e pallo? Da i tuoi motivi, tira pure in ballo tutte le fake che vuoi, ma poi non dire "a questi bisogna farli fuori", perchè è li che scatta l'odio, non nel momento che dici la tua. Chi ha paura del 4? Chiaro, tutti coloro che si sentono limitati nel loro ruolo offensivo verso chi non la pensa uguale a loro. Chi ci si attacca? Tutti coloro che attraverso pagine dei giornali, o dai palchi dei comizi, .o da altre sacre sedi, amano dileggiare e han paura di non rimanere impuniti. No tranquillo, chiunque potrà continuare a sparare le sue idee giuste e le sue idee balzane, puche lo faccia nel rispetto di tutti. E' la stessa costituzione che lo garantisce, nessuna legge nazionale può scavalcarla
10-la chicca finale, già esposta sopra....dunque, a parte che se avessero approvato sta cosa 30 e rotti anni fa, invece di osteggiarla come oggi, ci sarebbe di già e non sarebbe stato un problema, se l'avessero approvata al volo invece di farle fare migliaia di giri pandarici con mille clausolette e finte regolarizzazioni, e 170 audizioni tutte di parte, non sarebbe nemmeno stata toccata dalla pandemia, e sarebbe già legge dello stato, ma....perdere tempo? Prima cosa, una legge che difende diritti civili è sempre in ritardo e ha sempre la precedenza, e se chi non vuol concederli per mantenere i suoi privilegi, la facesse finita, sarebbe già approvata da un pezzo, ma se hanno tempo per restituire vitalizi a dei condannati, e tante altre menate simili, se han tempo di protestare sui social di quel che succede nel Comune di Bugliano (che figurina di m..che han fatto), se han tempo di ....vai mi fermo, non meniamo il can per l'aia. Il decreto è pari pari a quelli già approvati in tutto il mondo civile, di discussioni se ne fanno a migliaia ogni giorno, che c'è da discutere ancora... o vogliamo rimettere in discussione la Dichiarazione Mondiale Dei Diritti Umani? Perchè questo è quanto vien chiesto oggi, solo di tornare al medioevo, in cui c'è un dittatore che comanda e gli altri che la prendono nel xxx e non per volontà loro.
Per ultimo anche doveva essere la prima risposta, ma avevo bisogno del preambolo di cui sopra: ti meravigli che il sito parli di diritti umani? E queste sarebbero leggi politiche e non di riconoscimento di umanità disconosciute e ghettizzate? Ma stai scherzando? Il sito si porrà sempre in prima linea contro le usurpazioni delle persone, senza se e senza ma. Se ritieni non sia più cosa tua, sei libero di navigare altrove.
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Max Pg- http://www.inudisti.it/it/amici/amico.aspx?id2=990
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Eroe
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Inserito il - 24/07/2021 : 21:52:01
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Quando si fa largo uso di benaltrismo, paragoni senza basi comuni, dell'idea che educare i bambini a rispettare il prossimo può farli diventare gay (come se si potesse diventare gay e poi cosa centra il rispetto col sesso?), quando si sostiene che non bisogna fare educazione sessuale nelle scuole (ormai si educano da soli con YouPorn) e si mischia l'educazione al rispetto e l'educazione sessuale (cose diverse fra loro) con la politica (nota), ecc. credo che sia totalmente inutile continuare a discutere.
(nota) MI chiedo se ci sono partiti che non vogliono che si educhi al rispetto perché sull'odio verso il diverso prendono voti (?) cosa che a me sembra un gran schifo. |
Per quanto riguarda l’energia è necessario investire nella ricerca sulle fonti alternative. Per la spazzatura 2 esempi: http://www.youtube.com/watch?v=BUeVCjVn9ds http://www.lastampa.it/2010/10/28/cultura/opinioni/buongiorno/virtuoso-fuori-luogo-34c41OaxKdIyzlqwhUrHDP/pagina.html Iscritto A.N.AB. https://www.abruzzonaturista.it |
Modificato da - Eroe in data 26/07/2021 01:35:21 |
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a_fenice
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Inserito il - 24/07/2021 : 22:59:24
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Si, sull’odio si prendono voti. Basta seguire lo scenario politico attuale e vedere le statistiche come si muovono
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Max Pg- http://www.inudisti.it/it/amici/amico.aspx?id2=990
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siman
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Inserito il - 25/07/2021 : 01:03:26
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| daicos40 ha scritto:
SONO RIMASTO SORPRESO ....
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Per quel che vale sono quasi del tutto d'accordo con te. Pur avendo tantissimi amici...cari amici in questo forum, ormai è una costola dell'arcigay. Non che le lotte per la parità di ogni essere umano non siano sacrosante. Ci mancherebbe altro. Il fatto è che spesso ci si vergogna del proprio essere eterosessuale. Se si prova a dire "ma, però..." ti affibiano tessere leghiste gratuite e tra non molto temo, persino dubbi sull'essere fascisti. Ormai la dialettica è andata a farsi benedire. O sei pro legge Zan senza se e senza ma, oppure sei Salvini travestito col tuo nick name e perciò un nemico da combattere.
Quanto alla legge Zan, pur reputando la difesa anzi IL RISPETTO, di chi non si sente a suo agio nel proprio sesso, sacrosanto e pur non intendendomi di legislatura, il fatto che molti giuristi di ogni schieramento, storcano il naso, mi appare ovvio che ci siano parti dentro la medesima legge, che andrebbero riviste.
In ogni caso ormai in questi forum se si è gay, si ha sempre ragione, se si è ultras politici di sinistra pure. Se non lo sei...ti sotterrano con lenzuolate di post. Insomma la politica qui dentro la fanno solo gli altri (quelli non allineati intendo) gli altri, quelli che fanno nomi e cognomi, mai. Ho letto negli anni forumisti scorazzare liberamente qui dentro con post isterici e paradossali e lasciati fare solo perché gay. Se si vuole la parità dei diritti, bisognerebbe anche che ci fosse la parità dei doveri. Ecco forse questo difetto del forum, potrebbe essere uno dei punti deboli della Zan (dico, non affermo).
In ogni caso Daicos, mglio lasciar perdere e parlare di fica (almeno finché te lo consentono).
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Modificato da - siman in data 25/07/2021 09:55:12 |
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Inserito il - 25/07/2021 : 06:54:52
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Una cazzata via l’altra. E non mi pare che nessuno escluda nessuno che la pensi diversamente, ma non pretenderai che leggendo falsità su questo tema, stia zitto. Soprattutto se vengono date motivazioni inesistenti. E se al senato han 10 minuti per contrastare le fesserie e si fanno sotterrare da una manica di opportunisti, qui ho tutto il tempo e lo spazio per rispondere punto per punto a quanto vien dichiarato. Il “ma però … eterosessuale”, scritto e reclamato in questo modo, non è un affermare te stesso, ma un “ci sono io, fatti da parte”, e mi meraviglia che non ci arrivi. E il bello del tutto è che lo usate (si, devo dire lo perché ti sei messo allo stesso fianco) anche dandovi la zappa sui piedi. Tipo con la gpa. Per ora è vietata, a breve sarà reclamata a gran voce, guarda caso proprio dagli etero senza figli, però intanto la usate contro quelle quattro cinque coppie non etero che han avuto soldi e tempo per usarla, e non viene espressa una considerazione negativa sulla stessa per un motivo morale o reale, ma solo perché usabile anche dai non etero, e la infilate a forza nel contrasto ad un decreto che non ne parla ne ne apre la strada all’uso o legittimazione. Non è buffo? Per dare addosso a qualcuno riuscite (non te ovvio, ma visto ti arrocchi dietro una barricata…) anche a darvi la zappa sui piedi. In che senso? Ma, in un senso molto semplice. Non avendo argomenti validi di reale contrasto, sparate pure su ciò che farebbe comodo a voi più che agli altri. Lenzuolate di post? Potevo mettere i link, alla storia e alle leggi dello stato, che vengono dichiarate inesistenti, bastava non riportare le bugie dette apposta per convincere chi non si prende la briga di ragionare sulle verità affermate, ma si prende per oro colato ogni cosa che vien detta a proprio uso e consumo per acchiappare like e voti. Basta prendere atto che quelle son falsità, e saltarle di pari passo.
Non ne sei convinto? Ragiona su una cosa, molto semplice. Guarda gli ultimi interventi a quando risalgono. Avrai sentito cosa è successo da allora, dei discorsi sparati e delle iniziative ben chiare messe in atto. Ti sembra che abbia riportato una sola parola di tutto ciò? Sarebbe stato facile scrivere fiumi ogni singolo giorno, prendendo spunto dai soli interventi faziosi sparati al senato. Ho evitato, sono alla luce di tutti, al giudizio di tutti. Ho lasciato che chiunque fosse interessato, sia a favore che contrario, si informasse da se e giudicasse. E son stato anche ripreso per questo: “ma non dici nulla”, “cosa devo dire, piu chiari di così, devo sparare sulla croce rossa? Devo dire che le promesse di future poltrone han fatto anche cambiare idea a chi ha già modificato e votato questa legge? Sapranno ben giudicare, ho chiesto sostegno social per diffondere diritti, non voglio buttarla in politica, perché poi questa è la fine conseguente”. Se però poi mi pesti i calli, non meno, ma non sto zitto. E non invoco chissà cosa, espongo soltanto le risposte a quanto scritto ed evidenziato. Una cosa è discutere se una figa è meglio pelosa o depilata, son gusti, ognuno esprime le sue scelte, una cosa se vengono falsati dati di fatto, che siano per etero o per gay, devo dirli. Costola di arcigay una fava. Adesso e qui questo è l’argomento, e questo chiarisco. Parliamo di problemi di covid, e ti dico come stanno le cose (anzi, già fatto) Parliamo di figa e ti dico come la penso Parliamo di eterosofferenti e ti dico come la penso. Ma non dire che siamo costola di nessuno, perché vivadio siamo sempre andati incontro alle verità, nei limiti del possibile, non ad opportunismi di comodo.
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Eroe
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Inserito il - 26/07/2021 : 02:17:04
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| siman ha scritto:
... Il fatto è che spesso ci si vergogna del proprio essere eterosessuale. ... |
Io non mi sono mai vergognato di essere eterosessuale al massimo, nella mia vita, mi sono vergognato per coloro che si ritengono in diritto di offendere, di bullizzare e di malmenare qualcuno perché diverso da loro.
Credo che in un forum ci possono benissimo essere uno o più topic che trattano argomenti come l'omosessualità, il razzismo ed altri nell'ottica che tutti hanno il diritto di essere rispettati salvo i violenti ed i mafiosi di vario tipo e mi sembra strano di vivere in una società in cui c'è gente che attacca gli omosessuali ma non usa la stessa foga contro i mafiosi e truffatori vari. La stessa chiesa, salvo rare eccezioni, ha porte aperte per i mafiosi ma poi le chiude ai gay in base a due righe scritte su un testo di un'altra religione dove c'è anche scritto che mangiare crostacei è un abominio ma quest'ultimo abominio non lo condanna.
Sul decreto Zan sento tanti che dicono che va scritto meglio ma nessuno che dice pubblicamente cosa c'è di sbagliato ma piuttosto fanno esempi assurdi (tipo "ora a scuola insegneranno a diventare gay" di una idiozia assoluta in quanto non si può diventare quello che non si è) o che si perderà il diritto di opinione (come se offendere e malmenare qualcuno rientra nel diritto di opinione).
Poi vedo tanta politica sempre più garantista a favore dei delinquenti anche se non potranno essere più chiamati delinquenti in quanto raramente un processo potrà completarsi, con prescrizioni sempre più brevi, data la carenza di personale nei tribunali ed a volte anche di carenza di carta per le fotocopiatrici.
Diciamolo anche la Divina Commedia può essere scritta meglio e se Dante avesse dovuto sottostare al giudizio dei politici attuali la Divina Commedia non l'avrebbe mai pubblicata. |
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Modificato da - Eroe in data 26/07/2021 02:19:20 |
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siman
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Inserito il - 26/07/2021 : 12:49:15
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La "vergogna di sentirsi eterosessuale" non era riferita al mondo in generale ma era solo una (amichevole!!!!) provocazione al forum. Se uno fa polemiche qui dentro viene giustamente redarguito, se però è gay allora si cercano tutte le scusanti possibili e immaginabili e la pazienza della moderazione, in questo caso, supera persino quella di Giobbe. Sono un fervente difensore dei diritti di tutti ma anche dei doveri di tutti.
Inoltre non ho mai asserito che la legge Zan sia in generis sbagliata. Dico solo che 1) essendoci molte perplessità da parte di molti politici di ogni schieramento...forse.. non è così perfetta come molti la dipingono. Senza contare che ho la personale sensazione che della legge in questione interessi davvero poco sia a quei partiti che la promuovono che a quelli che la osteggiano. Se ne servono solo come strumento di propaganda partitica e che delle problematiche lgtb o omosessuali se ne strabattono davvero tutti partendo dall'estrema destra fino all'estrema sinistra.
2) si ricorre sempre all'esempio delle ingiurie o violenze contro gli omosessuali come se, al momento, siano abbandonati dalla legislazione mentre, invece, anche (ma non solo) la legge Mancino punisce ogni eventuale prevaricazione e/o atto violento o criminale contro di loro, come contro chiunque.
Poi (e dopo la finisco di intervenire perché mi pare che non riesco a farmi capire o che non ci si sforzi di capirmi e perciò inutile insistere) personalmente se verrà promulgata la legge Zan, a me non deriverà alcun danno o pericolo. Frequento piacevolmente molti amici e amiche omosessuali che hanno la mia più disinteressata partecipazione ai loro (eventuali) problemi. Di sicuro la legge Zan non potrà essere e non sarà mai un "pericolo" per me o le mie eventuali azioni.
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Modificato da - siman in data 26/07/2021 13:01:28 |
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Inserito il - 26/07/2021 : 13:18:07
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1- dici una cavolata. Qui chiunque viene protetto o redarguito a seconda di cosa vien scritto, non a seconda del suo status sessuale. Ne per i temi trattati o contestati. Se con qualcuno ci si prova un tantino più a lungo, è perché meriterebbe, perché avrebbe cose da dire. Se poi insiste (dovresti saperne qualcosa, no?) 2- Zan. Le perplessità sono fondate su notizie e paure fake. Se hai letto o sentito quali sono le argomentazioni portate, sono solo richieste di permessi di continuare a dileggiare come è stato fatto per secoli. E le proposte di modifiche non han senso di partenza. Tre i punti: identità di genere (già normata, non è una cosa nuova), diritto di opinione (è un doppione della costituzione: quindi? Lo hanno voluto chi adesso lo contesta, non è una negazione ma un rafforzamento, facessero pace col cervello), corsi anti bullismo nelle scuole (lo vogliono solo dalle medie in su o per nulla, peccato che alle medie il ragazzino è già formato caratterialmente, e se è un bullo tale rimane. Tutta sta paura di dire a più giovani come funziona il mondo? Eppure si abortisce già a 12 anni, quindi ne scuola ne genitori insegnano nulla, c’è solo tutto da guadagnare a far capire come funziona il mondo) (se ciò fosse vero, perché la dottrina viene licenziata sin dalle elementari? Non è indottrinamento così? Quando gli spieghi i comandamenti, e gli dici di non farsi le seghe, di non rompere alle donne altrui, etc etc, non stai insegnando sesso? Ah già, ma quello è sesso etero, quindi va bene, se ne può parlare) Vero, la legge da sola non basterà mai, vedi razzismo, ma se non si inizia da un primo passo, il viaggio non si farà mai. E questo dovrebbero capirlo chiunque sia contrario. Di qualunque colore. 3- sbagliato. La legge mancino copre solo ciò che è previsto, tutto il resto rimane nelle norme ordinarie. Sai, ad esempio, che se litighi (diciamo) solo con una persona è lite (e nessuno interviene neanche se uno dei due è armato) e l’aggressione scatta solo se c’è un terzo? Così, per dire. E siccome questa legge non è fatta solo per i gay, ma anche per disabili, che succede se parcheggi in un posto auto riservato agli invalidi, o magari blocchi una discesa dal marciapiede? Una multa? Te ritieni sia sufficiente per pagare il disprezzo operato da chi fa questi atti ignobili? Così, per dire (e due)
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Max Pg- http://www.inudisti.it/it/amici/amico.aspx?id2=990
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Gli schemi sono solo nelle menti di chi se li prefissa. Siate sinceri con voi stessi e ascoltate la vostra natura. Chi sono gli altri per definire che cos’è normale e cosa diverso
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siman
iNudistfedelissimo
Regione: Liguria
Prov.: Savona
Città: Marchesato Del Carretto
12872 Messaggi |
Inserito il - 26/07/2021 : 14:56:03
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| a_fenice ha scritto:
1- dici una cavolata. Qui chiunque viene protetto o redarguito a seconda di cosa vien scritto, non a seconda del suo status sessuale. Ne per i temi trattati o contestati. Se con qualcuno ci si prova un tantino più a lungo, è perché meriterebbe, perché avrebbe cose da dire. Se poi insiste (dovresti saperne qualcosa, no?) 2- Zan. Le perplessità sono fondate su notizie e paure fake.
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1) che aveva qualcosa da dire lo sapevi solo tu in privato. Ti credo, ti ho sempre creduto ma ahimè non c'è mai stato un suo intervento se non oculato, almeno interessante. In ogni caso se un utente nel forum non le esprime e non perde occasione di raccontare A) quanto siano belle le sue chiappe fasciate da veli trasparenti evidenziate dai tacchi alti B) imputare ad ogni intervento fobie varie a questo o quello C) pubblicare foto dal dubbio gusto e che nulla c'entrano con un determinato post e/o con la filosofia del sito... ...secondo me, lasciar passare mesi prima di "terminarlo" non è stata una grande idea illuminata.
2) quindi articoli di fondo e approfondimenti su Internazionale, Corriere della Sera e Il Sole 24ore, secondo te sono notizie fake? Come dire: - o la pensi come me o sei in malafede-. Mi sembri un pochino prevenuto. Va bene essere totalmente a favore della legge Zan ma tranciare così chi può avere dei dubbi (argomentando) mi pare un atteggiamento più da ultras politici che da forumisti. Si può essere d'accordo o in disaccordo ma non tacciare qualcuno di pubblicare notizie/opinioni fake. Comunque rallegrati, vedrai che la legge Zan sarà approvata abbondantemente entro l'anno. |
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mizioeanto
iNudistfedele
Regione: Lazio
Prov.: Latina
Città: Latina
1039 Messaggi |
Inserito il - 26/07/2021 : 17:00:15
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Finora non sono mai intervenuto, inutile dire che disprezzo *ogni* forma di odio e che ritengo che tutti meritino il giusto rispetto. Vi chiedo però, così per ragionarci sopra... Perché se picchio un tizio perché si bacia con uno dello stesso sesso, è più grave se lo picchio perché della Lazio? Vabbè, se tifa Lazio, direte voi, se le merita ed è giusto pestarlo, e potrei anche essere d'accordo, ma per quale motivo, per la legge deve essere più grave se picchio una persona per i suoi gusti sessuali? Ripeto, non è polemica, solo un tentativo di capire.
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quagliozzi
iNudistfedele
Città: Direttrice nord-est/sud-ovest
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Inserito il - 26/07/2021 : 17:26:23
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Concordo con @mizioeanto
Noto anch'io una certa tendenza a favore di certe categorie rispetto ad altre.
Se una donna lamenta continue molestie da parte di uomini, riceve la comprensione di tutti (anche la mia, ovviamente), tant'è che si comincia a parlare di "catcalling". Io, che qualche volta mi sono azzardato a lamentarmi per aver subito molestie da parte di gay, sono sempre stato tacciato di omofobia. Siamo tutti sullo stesso livello o c'è qualcuno che è più uguale degli altri? |
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Eroe
iNudistfedelissimo
Regione: Abruzzo
3568 Messaggi |
Inserito il - 26/07/2021 : 17:47:29
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| mizioeanto ha scritto:
Finora non sono mai intervenuto, inutile dire che disprezzo *ogni* forma di odio e che ritengo che tutti meritino il giusto rispetto. Vi chiedo però, così per ragionarci sopra... Perché se picchio un tizio perché si bacia con uno dello stesso sesso, è più grave se lo picchio perché della Lazio? ... |
Per me chi usa le mani, tranne che per difendersi, è un violento e la violenza la reputo spazzatura prodotta da cervelli malati e proporrei, per costoro, luoghi di rieducazione alla civiltà. Per il resto le leggi non possono affrontare tutti i problemi reali e presunti contemporaneamente per cui se si nota un aumento di aggressioni di un certo tipo si affronta questo problema prima di altri anche perché i gay, i portatori di handicap e le donne sono sempre riconoscibili per quello che sono, salvo eccezioni, e possono subire offese ed aggressioni in qualsiasi momento mentre i tifosi della Lazio, francamente, se li incontro per strada non li riconosco salvo non vadano in giro con la maglietta della squadra. Ma almeno fra i tifosi violenti delle curve c'è una certa parità ovvero un giorno può essere un tifoso della Lazio ad essere agredito ed il giorno dopo quel tifoso può aggredire uno della Roma. Mai sentito di gay che abbiano aggredito degli etero al massimo in rari casi di gay, che hanno fatto arti marziali, che si sono difesi bene da una aggressione da parte dei violenti ovvero della spazzatura umana. |
Per quanto riguarda l’energia è necessario investire nella ricerca sulle fonti alternative. Per la spazzatura 2 esempi: http://www.youtube.com/watch?v=BUeVCjVn9ds http://www.lastampa.it/2010/10/28/cultura/opinioni/buongiorno/virtuoso-fuori-luogo-34c41OaxKdIyzlqwhUrHDP/pagina.html Iscritto A.N.AB. https://www.abruzzonaturista.it |
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mizioeanto
iNudistfedele
Regione: Lazio
Prov.: Latina
Città: Latina
1039 Messaggi |
Inserito il - 26/07/2021 : 20:51:38
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Eroe, non so se sono riuscito a spiegarmi bene. Caso A) Vedo un tifoso della Lazio (ha la maglia degli "sbiaditi"), gli urlo dietro "maledetto laziale", lo pesto, all'ospedale gli danno 40 giorni di prognosi. Caso B) Vedo un gay (ce l'ha scritto in fronte), gli urlo dietro "maledetto gay", lo pesto, all'ospedale gli danno 40 giorni di prognosi
perché il caso B, per legge, deve essere più grave del caso A? Oppure ho capito male io? |
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a_fenice
iNudisti Staff - S.Admin a_fenice@inudisti.it
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Inserito il - 26/07/2021 : 21:29:38
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Ovvio non sia giusto e corretto, e ciò è determinato dall’odio? Bene, inseriamolo tra i reati d’odio. Menare qualcuno, offenderlo per strada, al lavoro, a scuola, non lasciargli la libertà di esprimersi, di vivere, è più che odio. Così come menare ad una donna in quanto ritenuta meno di te, o scavalcare un disabile o non favorirlo nella sua disgrazia. Nessuno qui dice che nella Mancino ci sia compreso tutto, neanche con questo decreto, sicuramente di aggravanti, visto come va la società oggi, ce ne sono per tante altre cose. Questa riguarda quattro (se non sbaglio i conti alla veloce) categorie nuove. Avanti gli altri crimini d’odio.
@quagliozzi mi meraviglio, dopo tanti anni ancora con ste domande e dubbi? Trovami dove è stato vietato di parlare di gay molesti, e invece non è stato detto, sempre: basta indicare una spiaggia come solo gay, o segnalarne la presenza come fossero marziani. Le spiagge essendo luoghi pubblici son aperte a tutti, etero gay maschi e femmine. Se ci son comportamenti sbagliati di alcuni, chiunque essi siano, semmai si segnalano quei comportamenti, non la tipologia maggioritaria di chi frequenta. in una spiaggia di norma son rappresentati un po’ tutti, sempre, e le note che venivano messe erano più da “segnalazione di alieni” che non altro. Poi te eri particolarmente fortunato ad acchiappare, e se non ricordo male ti dissi qualcosa del tipo: occhio, che piu di attirare gay, mi sa che attiri gente sposata che ama far altro, perché di norma un gay può fare un saluto, una carineria, insomma può tastare il terreno, ma chi rompe per farti son ben altre persone, che han poco tempo, scappano dalla moglie, e devono soddisfare le voglie velocemente. Ma di sicuro mai nessuno, io men di altri, ti ho mai detto che dicevi cazzate. Dicevo che era brutto identificare una spiaggia come x perché è una segnalazione fine a se stessa e pure inopportuna. Ma bada bene, come è stato detto in questi giorni a leonidas e altri: smettiamo di dire che ci sono scambisti e altro nella spiaggia x; 1- sono ovunque anche loro, 2- se mai ti rompono agisci al momento con gli interessati e non generalizzare 3- quale vantaggio c’è a pubblicare che ci son ladri, visto che sono ovunque? Forse scatenare il sindaco sceriffo del luogo per fargli chiudere la spiaggia (vizzola docet). Ultima considerazione: quel che hai scritto non è di parte? Se una donna riceve allora, se io ricevo allora, ma non nomini se un gay riceve allora. La legge non è uguale per tutti?
@ Siman, mo mi scappa … ecche@@. Scrivevo in privato a lui come scrivevo in privato a te. Le argomentazioni eran tutte vere, il modo di porle no. Ho dato tempo a lui come detti tempo a te a suo tempo. Te hai cambiato (allora; adesso invece ricominci), lui. In ha cambiato, punto e a capo.
Le opposizioni Zan. Le opposizioni con una base si possono discutere, se la base è inesistente è falsa e solo falsa. Punto. Vuoi discutere se si iniziamo certe lezione dalle elementari o dalle medie? È un discorso è una valutazione di merito discutibile. Dici che la legge da lei cita all’identita di genere? È un falso, c’è già. Dici che favorisce gpa matrimoni etc, falso non c’è scritto dici che c’è ancora bisogno di discutere? Di cosa? So leggi già esistenti, qui solo riportato il termine. Forzi la mano per inserire un rafforzamento alla libertà di opinione alla camera e poi al senato la vuoi ritogliere perché doppione? Fa pace col cervello, (non te ovviamente), deciditi. E cmq un rafforzamento non leva, semmai aggiunge, quindi di che parlano?
Qui siamo come al filmato si Saverio Tommasi che è andato tra i novax a firenze, per fanpage. A parte le offese e gli attacchi, comprese quelle mamme e papà di sante famiglie che istigavano i figli a dirgli stronzo e quant’altro, ad un certo punto arriva un signore che grida se lui ha visto cosa c’è nel vaccino, dice di no, e il signore tira fuori il cellulare, e mostra la foto di un ago: è una foto al microscopio elettronico, nel vaccino ci sono aghi. Ora, se vogliamo parlare di opportunità o meno di vaccinarsi si può discorrere, se per dileggiare il vaccino mostri certi fake, che vuoi discutere? Ti prendi dell’imbecille e stop. |
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quagliozzi
iNudistfedele
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1183 Messaggi |
Inserito il - 26/07/2021 : 22:15:00
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| a_fenice ha scritto:
@quagliozzi...
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In effetti, scrivendo il post, ho immaginato la tua reazione. Infatti, se non ricordo male, sei stata l'unica persona con la quale ho interloquito sul tema senza essere accusato di alcunché.
Comunque, pur astenendomi dal citare il nome della spiaggia, ho dovuto smettere di frequentarla, essendomi stancato di essere circondato - a distanze non giustificabili - da uomini con gusti diversi dai miei (che siano gay o sposati in cerca di avventure poco importa). Posso dirlo?
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mizioeanto
iNudistfedele
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Città: Latina
1039 Messaggi |
Inserito il - 26/07/2021 : 22:32:16
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| a_fenice ha scritto:
Ovvio non sia giusto e corretto, e ciò è determinato dall’odio? Bene, inseriamolo tra i reati d’odio. Menare qualcuno, offenderlo per strada, al lavoro, a scuola, non lasciargli la libertà di esprimersi, di vivere, è più che odio. Così come menare ad una donna in quanto ritenuta meno di te, o scavalcare un disabile o non favorirlo nella sua disgrazia. Nessuno qui dice che nella Mancino ci sia compreso tutto, neanche con questo decreto, sicuramente di aggravanti, visto come va la società oggi, ce ne sono per tante altre cose. Questa riguarda quattro (se non sbaglio i conti alla veloce) categorie nuove. Avanti gli altri crimini d’odio.
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Boh, ancora non sono convinto. Se uno picchia un altro, lo ha picchiato e va punito. Perché è più grave se per un motivo o un altro? Perché è più grave se a prendere gli schiaffi è un gay in quanto tale, rispetto a qualcun altro? Ancora non lo capisco |
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siman
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12872 Messaggi |
Inserito il - 26/07/2021 : 23:08:16
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| mizioeanto ha scritto:
Boh, ancora non sono convinto. Se uno picchia un altro, lo ha picchiato e va punito. Perché è più grave se per un motivo o un altro? Perché è più grave se a prendere gli schiaffi è un gay in quanto tale, rispetto a qualcun altro? Ancora non lo capisco
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Cosa c'è mai da capire? Legge Tizio, legge Caio, legge Sempronio legge Pinco Pallo ecc ecc son sempre leggi fatte da politici. Se siman fosse in parlamento (auguro a tutti che non succeda mai ) direbbe: " quasi, quasi faccio una legge che protegga i tifosi laziali". Poi riflettendoci (sempre siman) prenderebbe atto che tutto sommato i tifosi laziali non son poi così numerosi. Allora penserebbe: "No, meglio fare una legge che protegga i tifosi juventini. Sono molti di più e sparsi in tutta Italia anzi, per dirla papale, papale, sparsi in tutti i collegi elettorali".
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a_fenice
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Inserito il - 26/07/2021 : 23:23:42
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@quagliozzi Dunque, dire che sei stato assalito? Certo che puoi dirlo. Semmai c’è da ragionare sul “conviene renderlo pubblico”? Non che chi fa queste attività non sappia già dove farle, son molto più informati di noi, ma nel contempo si fa dilazione, anche se reale, che può andare solo a scapito di tutti. (Ripeto, vizzola docet, trombano a castelnovate, ma parlano di vizzola e a chiudere è stato vizzola) Vedi, io odio quando, leggendo la descrizione di una spiaggia, non leggo che so, belle brutta, pulita sporca, poca gente o tanta ma … ci sono gay. E quindi? Ci sono anche giovani e vecchi, segaioli e scambisti, guardoni e … fa te. No, come solo e sempre evidenziato, a quei tempi almeno, solo e soltanto se c’erano gay. È un puntate un dito senza senso. E se io raccontavo che in un certo campeggio mi è successo che … mi si sono infilate in roulotte delle coppie per farmi trombare la moglie, oppure della ragazza che durante il ballo si sedeva sulle mie gambe e mi metteva le sue mani nel suo intimo ben depilato e nudo? E che più tardi mi invitò a trombare con lei e il suo ragazzo che l’aveva lungo perché “voleva curarmi”? O di quella signora che una sera mi acchiappo il piffero e mi trascino in roulotte cacciando il marito perché dovevamo… o quando facevo la doccia e mi ritrovavo ogni tipo di persona che entrava e voleva … Cioè, se ci mettiamo a raccontare ogni cosa sessuale che può succedere, ci trasformiamo in sito porno e festa finita. Sai che elenchi infiniti ne ho a disposizione da raccontare? Dimmi quante volte mi hai letto dir qualcosa di ciò che può succedere, sia che poi uno acconsenta o meno. Ricordo ancora come ieri quando mi incontrai con marcolino al nido, a quei tempi pieno di carabinieri, lodare la spiaggia per la sua sicurezza, girai lo sguardo e dietro di lui c’era uno che guardava la moglie, notoriamente tessile, e si stava segando. (Ndr: non gli dissi nulla per evitare scene in spiaggia, ma feci capire al tizio che non era aria). Morale: a che pro?
@mizio. Ci provo. Qui usiamo spesso l’esempio più classico ed eclatante delle botte, ma se pur si stanno moltiplicando in forma esponenziale, il tema reale e tutt’altro è più “di ogni giorno e in ogni situazione”. Donne: rielenco le angherie a cui son sottoposte? Scelte nel lavoro, stipendi, maltrattamenti casalinghi, trattar più che spesso da isteriche puttane che non madri o comunque donne degne di rispetto? Disabili: ho fatto degli esempi sopra, tipo parcheggi, sorpassi nelle file, rifiutati nei locali, disprezzati nella menomazione sia con gli sguardi che nelle relazioni sociali, continuo? Trans: lavoro, scuola, bullismo, libertà di vestire, … Gay lesbo LGBT in genere: lavoro, scuola, famiglia, te puoi dare un bacio alla tua Anto in pubblico? Ma scendiamo pure nelle “esibizioni”, puoi passeggiare tenendole un braccio sulla spalla, in vita, o anche solo mano nella mano? Puoi andare al mare con lei e stenderti a prendere il sole? Non è stato così per la coppia nelle spiagge in zona Napoli, non ricordo il comune. Sere fa un ragazzo ordina dei panini, il Cameriere al posto del nome sulla Comanda scrive “gay” Se i gay sono persone, non sono né malati me delinquenti, possono vivere e amarsi come gli altri, come i bistrattati etero? Tutto quello di cui sopra possono vivere la propria vita senza temere ritorsioni, la loro incolumità, etc etc Dove c’è scritto che bisogna vivere secondo regole dettate da qualcun altro? Se domani ti dicessero non puoi più fare questo o quest’altro, ti starebbe bene? E se questo non poter fare riguarda il vivere la tua vita come preferisci? Io ritengo giusto che ognuno detto le sue regole ai suoi seguaci, ma ai suoi seguaci. Gli altri son ben liberi di fare le proprie scelte no? Se concordi finora, e queste violazioni di diritti sono dettati da…? Odio di genere e di orientamento sessuale, sesso, disabilità, per te non è forse un’aggravante? Dove sta il diritto di quelle persone di decidere cosa possono fare altre persone su questi temi? Cioè in giro ci sono migliaia di novax che parlano di dittatura sanitaria per una protezione preventiva della salute di tutti, e andrebbe anche bene, questi altri non subiscono dittature di mentalità arcaiche e negazioniste? Ritorniamo ai lager?
Non so se mi son spiegato bene
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